Cassazione Penale, Ordinanza n. 04866/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra due reati di ricettazione commessi in date diverse e giudicati con sentenze differenti. Secondo la difesa, le condotte erano omogenee, entrambe consistite nella ricettazione e nella successiva spendita di assegni di provenienza furtiva; la distanza temporale non sarebbe stata significativa e i fatti sarebbero stati riconducibili a una programmazione unitaria, espressiva di un atteggiamento abituale e consuetudinario. Si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché l'ordinanza impugnata aveva già fornito una motivazione ampia e logica sull'assenza di un medesimo disegno criminoso: i reati, pur omogenei, erano distanti nel tempo, la seconda condotta era stata posta in essere oltre un anno dopo la prima e non erano stati indicati elementi idonei a dimostrare una programmazione unitaria. La Corte ha anche osservato che il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione di merito degli stessi elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente come istituto della continuazione tra reati, applicabile solo in presenza di un medesimo disegno criminoso desumibile da elementi concreti.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione tra reati non può essere riconosciuta sulla sola base dell'omogeneità dei titoli di reato: occorre la prova di un unico disegno criminoso, desumibile da elementi concreti e specifici.
- La distanza temporale significativa tra le condotte è un indice ostativo al riconoscimento della continuazione, soprattutto quando i fatti risultino riconducibili a occasioni differenti e non a una previa programmazione unitaria.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione di merito degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito o dell'esecuzione, se la motivazione impugnata è sufficiente, logica e non contraddittoria.
- La mera allegazione di un'abitudine a delinquere o di uno stile di vita orientato al reato non equivale, di per sé, alla prova di un medesimo disegno criminoso tra fatti distinti.
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