Cassazione Penale, Sentenza n. 26858/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Tribunale di Palermo nei confronti della ricorrente per i reati di ricettazione aggravata (art. 648 c.p.), falso in certificati e autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.). La difesa ha dedotto vizio di motivazione su ciascun capo: insufficienza e contraddittorietà della motivazione rispetto alla ricettazione; apoditticità e carenza di elementi sulla presunta partecipazione alla contraffazione materiale dei documenti; illogicità e incongruenza nella valutazione della partecipazione alla truffa, con riferimenti alla mancata attendibilità di riconoscimenti fotografici e delle dichiarazioni testimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale, integrata con quella del giudice di primo grado, fosse congrua e avesse fornito adeguata risposta alle censure difensive, richiamando le dichiarazioni dei testi Messina e Starvaggi, il riconoscimento fotografico operato dal teste Zito e la circostanza che la ricorrente aveva materialmente redatto il modulo per il prelievo. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di ricettazione aggravata contestata; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (documentazione redatta dalla ricorrente e dichiarazioni testimoniali) giustificassero la responsabilità per questo reato.
art. 477 cod. pen.
falso in certificati e autorizzazioni amministrative
Richiamato in relazione al contestato falso. La Corte ha ritenuto sussistente un contributo della ricorrente alla falsificazione documentale sulla base delle risultanze istruttorie indicate nella motivazione.
art. 482 cod. pen.
Applicato congiuntamente all'art. 477 per la falsificazione materiale dei documenti; la decisione ritiene comprovata la partecipazione alla condotta falsificatoria in base agli atti processuali.
art. 640 cod. pen.
Richiamato per la contestazione di truffa; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa la partecipazione della ricorrente alla condotta fraudolenta.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
controllo sulla motivazione in Cassazione
Richiamato per delimitare l'oggetto del controllo della Cassazione: verifica della completezza e della logicità della motivazione dei giudici di merito, non riesame del merito e dei fatti.
art. 616 c.p.p.
sanzione per ricorso inammissibile
Applicato per irrogare alla ricorrente il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio: il controllo è limitato alla verifica della completezza, logicità e sufficienza della motivazione fornita dai giudici di merito.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare vizi della motivazione specifici e rilevanti (contraddizioni, omissioni, illogicità manifesta) e non una semplice diversa lettura degli elementi di fatto.
- Le valutazioni basate su dichiarazioni testimoniali e su documenti (es. moduli redatti dalla persona imputata, riconoscimenti fotografici) possono legittimamente sorreggere una condanna se adeguatamente motivate dai giudici di merito.
- Un ricorso manifestamente infondato o che dimostra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e una sanzione economica a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In fase di redazione del ricorso per Cassazione è strategico concentrare le censure su specifici errori di diritto o su macroscopiche carenze della motivazione, fornendo per quanto possibile riferimenti puntuali alle omissioni o alle contraddizioni nei provvedimenti impugnati.
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