Cassazione Penale, Sentenza n. 2677/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina che, pur avendo dichiarato estinto il reato di cui all'art. 640 c.p. per prescrizione, aveva confermato la condanna del COCO per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduceva: (i) carenza di motivazione e erronea valutazione probatoria in relazione alla ricettazione, con particolare riferimento alla mancanza di prova dell'acquisizione dell'assegno asseritamente consegnato dalla persona offesa; (ii) richiesta di riqualificazione nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, c.p. per tenuità del danno; (iii) mancata motivazione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e 62-bis c.p.); (iv) eccezione di sopravvenuta prescrizione del reato di ricettazione (termine di prescrizione calcolato con le cause di sospensione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (a) rigettato il primo motivo perché consisteva in una mera replica delle valutazioni di merito e la rilettura del materiale probatorio non compete al giudice di legittimità; (b) accolto il secondo motivo perché la Corte territoriale non ha motivato la mancata riqualificazione nella fattispecie attenuata ex art. 648, comma 2, c.p.; (c) accolto il terzo motivo per carenza di motivazione circa il rigetto delle attenuanti generiche; (d) accolto il quarto motivo e, tenuto conto del calcolo dei termini e della causa di sospensione, ha ritenuto che il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) si sia prescritto in data 4 gennaio 2020. Conseguenza: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che configura il reato di ricettazione; la Corte territoriale aveva ritenuto provati gli elementi del reato, ma la Cassazione ha valutato che la prescrizione ne estingue l'azione prima della definizione in sede di legittimità.
art. 648, comma 2, cod. pen.
Fattispecie attenuata per la quale è necessaria una valutazione specifica della tenuità del danno e della scarsa gravità della condotta; la Corte di merito ha omesso di motivare il rigetto della richiesta di riqualificazione, lacuna che la Cassazione ha censurato
art. 640 cod. pen.
Reato inizialmente dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; citato nel procedimento ma non oggetto della decisione definitiva qui impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione: non è consentita la rielaborazione dei fatti o una nuova valutazione delle prove; il ricorso che si limita a riprodurre le doglianze di merito è destinato all'inammissibilità per aspecificità
art. 133 e art. 62-bis cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti e sulla loro concessione; la Corte territoriale non ha motivato il diniego delle attenuanti generiche, per cui la Cassazione ha rilevato la carenza motivazionale
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Regole sul computo della prescrizione e sulle cause di sospensione; applicate per determinare che il termine massimo di prescrizione si è estinto il 4 gennaio 2020, con conseguente estinzione del reato di ricettazione
art. 516 e art. 521 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella doglianza relativa alla riqualificazione e alla motivazione in sede di appello; la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione specifica da parte della Corte d'appello costituisca vizio motivazionale
art. 192 e art. 530 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di prova e motivazione; la Corte di Cassazione ha però ribadito i limiti del sindacato di legittimità sul merito probatorio
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle prove: i motivi che si limitano a riproporre le stesse censure di merito sono, di norma, inammissibili per aspecificità.
- Se in grado d'appello è chiesta la riqualificazione in fattispecie attenuata (es. art. 648, comma 2), la Corte di merito deve affrontare e motivare specificamente tale richiesta: l'omissione è vizio che la Cassazione può censurare.
- La mancata motivazione sul diniego di circostanze attenuanti generiche è motivo autonomo di censura: il giudice deve indicare le ragioni concrete del rigetto.
- La prescrizione estingue il reato anche in Cassazione: se il termine si è compiuto anteriormente alla definizione del giudizio di legittimità, la Corte può annullare senza rinvio per sopravvenuta prescrizione.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle cause di sospensione/interruzione indicate in sentenza; errori o omissioni in tale conteggio possono essere decisivi per l'esito del ricorso.
- Per difendersi efficacemente in sede di legittimità, è necessario formulare motivi specifici, argomentati e distinti rispetto all'appello, evidenziando vizi di diritto o mancanza di motivazione, non già una diversa lettura dei fatti.
- Quando si sostiene l'assenza di prova di un elemento essenziale (es. mancanza del titolo posti in essere), occorre puntare sulla carenza motivazionale dell'appello e chiedere espressamente la riapertura o la riqualificazione, indicandone le ragioni giuridiche precise.
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