Cassazione Penale, Sentenza n. 8293/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato l'assoluzione, anche in sede civile, di CAPRIA e FABIANO per il decesso di ARENA Elisabetta. Il motivo di ricorso denunciava motivazione contraddittoria e manifestamente illogica e travisamento della prova (art.192 e art.125 comma 3 c.p.p.), con specifica censura circa l'esclusione della responsabilità per omicidio colposo (art.589 c.p.). Si contestava che i giudici avessero erroneamente ritenuto esistente, in epoca coeva al sinistro, una interclusione della strada e la presenza di barriere/cartellonistica poi rimosse, mentre la prova testimoniale indicava che la strada era aperta e priva di segnaletica; inoltre si denunciava che mancavano i necessari accorgimenti (segnaletica, rimozione dei cumuli di inerti, sostituzione barriere ammalorate) spettanti a CAPRIA (in qualità di responsabile del procedimento) e a FABIANO (appaltatore) che avevano posizioni di garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione (manifestamente illogica e contraddittoria) e il travisamento della prova rispetto alle valutazioni del merito sulla presenza/assenza di interclusione e segnaletica in epoca coeva al sinistro. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con riferimento a CAPRIA Isaia Angelo Antonio e FABIANO Gianfranco, disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio (con rimessione della liquidazione delle spese tra le parti per il grado di legittimità). La pronuncia penale di assoluzione non è stata confermata ai fini civili e la valutazione della colpa dovrà essere riconsiderata dal giudice civile di rinvio.
Norme richiamate
art.192 cod.proc.pen.
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione dedotti: la Corte valuta se la motivazione di merito sia affetta da contraddittorietà o illogicità.
art.125 comma 3 cod.proc.pen.
Riferito al rapporto tra motivazione e valutazione della prova nel giudizio di appello; usato per censurare la motivazione ritenuta contraddittoria.
art.589 cod.pen.
Norma sostanziale penale (omicidio colposo) al centro dell'accertamento della responsabilità: la Cassazione ha ritenuto che l'esclusione dell'elemento soggettivo fosse motivata in modo illogico e richiede nuovo esame, ai fini civili, della colpa correlata a doveri di vigilanza e sicurezza stradale.
art.14 Codice della Strada
Individua responsabilità/obblighi dell'ente proprietario/gestore della strada e la posizione di garanzia del funzionario (CAPRIA) in ordine all'interdizione e alla segnalazione della strada.
art.606 lett. e) cod.proc.pen.
Richiamato come parametro per il vizio di travisamento della prova: la Cassazione precisa i requisiti per ritenere sussistente il travisamento (introduzione di informazione inesistente o omissione di prova decisiva).
Massime di principio
- Per la Cassazione il travisamento della prova sussiste quando il giudice del merito utilizza come fondamento della decisione informazioni che non risultano dagli atti o omette di valutare prove decisive: in tal caso la decisione merita annullamento se tale errore incide sulla congruenza logica del risultato.
- La mera presenza di atti amministrativi (es. ordinanza di interdizione) non esime automaticamente dall'accertare se in concreto, al momento del fatto, la strada fosse effettivamente interdetta e segnalata: va valutata la prova testimoniale e documentale nel suo complesso e la temporalità degli interventi di ripristino.
- Chi riveste una posizione di garanzia (funzionario responsabile del procedimento o appaltatore con obblighi contrattuali) ha l'onere di adottare misure idonee e verificabili per rendere effettiva l'interclusione o la segnalazione; l'asserita rimozione dei presidi da terzi non elimina automaticamente la responsabilità se non è dimostrata la non prevedibilità o la impossibilità pratica di impedire il transito.
- La prova documentale posteriore all'evento (interventi di somma urgenza effettuati dopo il sinistro) non può essere usata a supporto della tesi che tali presidi esistessero in epoca anteriore al sinistro, salvo che sia dimostrabile il loro posizionamento antecedente.
- In casi simili è cruciale conservare e produrre prove cronologiche e materiali (fotografie, verbali di sopralluogo, ordini di servizio, attestazioni di posizionamento della segnaletica) che attestino lo stato dei luoghi immediatamente prima del sinistro.
- Ai fini di un giudizio civile conseguente a un accertamento penale, l'eventuale assoluzione penale per mancanza dell'elemento soggettivo può essere riesaminata in sede civile se la motivazione penale è viziata da travisamento della prova o manifesta illogicità.
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