Cassazione Penale, Sentenza n. 31711/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rossi impugna l'ordinanza che ha confermato il divieto di dimora e l'interdizione dai pubblici uffici applicatigli per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Contesta (1) la carenza di gravità indiziaria: sostiene che gli elementi indicati (aver accompagnato Malinconico alla villa di Guglielmi in servizio, aver ricevuto e custodito le chiavi, e la dichiarazione del sottoposto Mazzeo su altra vicenda) non provano la sua consapevolezza e partecipazione al patto corruttivo, al più indicano una partecipazione esecutiva non riconducibile al delitto contestato; (2) la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari: contesta che il Tribunale abbia dedotto il pericolo di reiterazione in modo meramente astratto, senza considerare la sua personalità, lo stato di incensuratezza e senza motivare perché la misura coercitiva fosse necessaria e proporzionata rispetto all'interdittiva.
La decisione
La Corte rileva che sul profilo della gravità indiziaria l'ordinanza non è viziata: il ruolo attivo di Rossi (predisposizione del servizio, accompagnamento con auto di servizio, consegna e custodia delle chiavi) e il contesto ristretto rendono plausibile l'inferenza della sua consapevolezza e adesione al patto corruttivo, dunque il primo motivo è respinto. Tuttavia la Corte annulla la parte dell'ordinanza relativa alla sussistenza del pericolo di reiterazione perché la motivazione è apodittica e valorizza principalmente la sola vicenda Guglielmi senza adeguata considerazione della personalità dell'indagato e del suo vissuto privo di censure penali; ritiene pertanto necessaria una motivazione supplementare sul punto. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, con la precisazione che il giudice dovrà motivare adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari e la necessità/adeguatezza della misura coercitiva applicata.
Norme richiamate
delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio
La Corte accerta che, a livello indiziario, possono risultare sufficienti elementi concatenati che mostrino un ruolo attivo e ripetuto dell'agente nella realizzazione dell'accordo corruttivo; la consapevolezza e l'adesione al patto possono essere desunte da comportamenti concreti (predisposizione del servizio, uso dell'auto di servizio, consegna e custodia di chiavi) nel contesto di attività illecite del sottoposto
misure cautelari personali: divieto di dimora e interdizione dai pubblici uffici
Per l'applicazione di misure cautelari personali il giudice deve motivare specificamente e non in termini astratti il pericolo di reiterazione e la necessità della misura; va considerata la personalità dell'indagato (es. incensuratezza) e preferita la misura meno gravosa se adeguata a fronteggiare il rischio processuale
strumento di annullamento con rinvio (provvedimento cautelare)
Quando la motivazione relativa alle esigenze cautelari è insufficiente la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al giudice di merito affinché valuti nuovamente la sussistenza delle esigenze cautelari e fornisca motivazione supplementare
Massime di principio
- La gravità indiziaria può essere cumulativa: più atti concreti che concorrono a mostrare un ruolo attivo possono giustificare l'adozione di misure cautelari, anche in assenza di una prova piena
- Per ritenere la consapevolezza e la partecipazione a un patto corruttivo non bastano singoli atti isolati; è necessario valutare il quadro complessivo e l'inerenza delle condotte al disegno corruttivo
- Le misure cautelari devono essere motivate in modo specifico e non con affermazioni generiche sulla "spregiudicatezza"; il giudice deve spiegare perché le circostanze concrete fanno temere la reiterazione
- La personalità dell'indagato (incensuratezza, ruolo marginale, assenza di precedenti) pesa nella valutazione delle esigenze cautelari e può rendere inadatta una misura più afflittiva rispetto a una meno gravosa
- Il principio di gradualità: il giudice deve preferire la misura meno invasiva compatibile con la funzione cautelare e motivare la scelta della misura più grave
- Se la motivazione sulle esigenze cautelari è carente, la decisione è destinata all'annullamento con rinvio per integrazione motivazionale; ciò non implica necessariamente l'eliminazione definitiva delle misure, ma impone un nuovo, motivato esame del giudice di merito
- Nel contestare provvedimenti cautelari, è strategico chiedere sia l'esame della gravità indiziaria sia la verifica della congruità e proporzionalità della misura rispetto alla personalità dell'indagato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31582/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31583/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31585/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31586/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31587/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31588/2022 del 24/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →