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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31711/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rossi impugna l'ordinanza che ha confermato il divieto di dimora e l'interdizione dai pubblici uffici applicatigli per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Contesta (1) la carenza di gravità indiziaria: sostiene che gli elementi indicati (aver accompagnato Malinconico alla villa di Guglielmi in servizio, aver ricevuto e custodito le chiavi, e la dichiarazione del sottoposto Mazzeo su altra vicenda) non provano la sua consapevolezza e partecipazione al patto corruttivo, al più indicano una partecipazione esecutiva non riconducibile al delitto contestato; (2) la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari: contesta che il Tribunale abbia dedotto il pericolo di reiterazione in modo meramente astratto, senza considerare la sua personalità, lo stato di incensuratezza e senza motivare perché la misura coercitiva fosse necessaria e proporzionata rispetto all'interdittiva.

La decisione

La Corte rileva che sul profilo della gravità indiziaria l'ordinanza non è viziata: il ruolo attivo di Rossi (predisposizione del servizio, accompagnamento con auto di servizio, consegna e custodia delle chiavi) e il contesto ristretto rendono plausibile l'inferenza della sua consapevolezza e adesione al patto corruttivo, dunque il primo motivo è respinto. Tuttavia la Corte annulla la parte dell'ordinanza relativa alla sussistenza del pericolo di reiterazione perché la motivazione è apodittica e valorizza principalmente la sola vicenda Guglielmi senza adeguata considerazione della personalità dell'indagato e del suo vissuto privo di censure penali; ritiene pertanto necessaria una motivazione supplementare sul punto. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, con la precisazione che il giudice dovrà motivare adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari e la necessità/adeguatezza della misura coercitiva applicata.

Norme richiamate

  • delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio

    La Corte accerta che, a livello indiziario, possono risultare sufficienti elementi concatenati che mostrino un ruolo attivo e ripetuto dell'agente nella realizzazione dell'accordo corruttivo; la consapevolezza e l'adesione al patto possono essere desunte da comportamenti concreti (predisposizione del servizio, uso dell'auto di servizio, consegna e custodia di chiavi) nel contesto di attività illecite del sottoposto

  • misure cautelari personali: divieto di dimora e interdizione dai pubblici uffici

    Per l'applicazione di misure cautelari personali il giudice deve motivare specificamente e non in termini astratti il pericolo di reiterazione e la necessità della misura; va considerata la personalità dell'indagato (es. incensuratezza) e preferita la misura meno gravosa se adeguata a fronteggiare il rischio processuale

  • strumento di annullamento con rinvio (provvedimento cautelare)

    Quando la motivazione relativa alle esigenze cautelari è insufficiente la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al giudice di merito affinché valuti nuovamente la sussistenza delle esigenze cautelari e fornisca motivazione supplementare

Massime di principio

  • La gravità indiziaria può essere cumulativa: più atti concreti che concorrono a mostrare un ruolo attivo possono giustificare l'adozione di misure cautelari, anche in assenza di una prova piena
  • Per ritenere la consapevolezza e la partecipazione a un patto corruttivo non bastano singoli atti isolati; è necessario valutare il quadro complessivo e l'inerenza delle condotte al disegno corruttivo
  • Le misure cautelari devono essere motivate in modo specifico e non con affermazioni generiche sulla "spregiudicatezza"; il giudice deve spiegare perché le circostanze concrete fanno temere la reiterazione
  • La personalità dell'indagato (incensuratezza, ruolo marginale, assenza di precedenti) pesa nella valutazione delle esigenze cautelari e può rendere inadatta una misura più afflittiva rispetto a una meno gravosa
  • Il principio di gradualità: il giudice deve preferire la misura meno invasiva compatibile con la funzione cautelare e motivare la scelta della misura più grave
  • Se la motivazione sulle esigenze cautelari è carente, la decisione è destinata all'annullamento con rinvio per integrazione motivazionale; ciò non implica necessariamente l'eliminazione definitiva delle misure, ma impone un nuovo, motivato esame del giudice di merito
  • Nel contestare provvedimenti cautelari, è strategico chiedere sia l'esame della gravità indiziaria sia la verifica della congruità e proporzionalità della misura rispetto alla personalità dell'indagato

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