Sentenza n. 674/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento 1) del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli 10/03/2025 (Cod. Pratica: P-NA/L/Q/2023/106424) (doc. A), notificato all'interessato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta all'ingresso del ricorrente in Italia ed all'assunzione con contratto di lavoro subordinato; 2) di ogni altro atto a questi presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo; e per la declaratoria ex artt. 31 e 117 c.p.a., - dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di emissione di un provvedimento espresso sull'istanza di ottenimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione e, pertanto, di rilascio del c.d. modello 209, finalizzato al conseguimento del "permesso di soggiorno per attesa occupazione".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia e all'assunzione con contratto di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 28 febbraio 2024 dopo avere ottenuto il visto, deduceva che il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta era divenuto indisponibile alla stipula del contratto di soggiorno e alla formalizzazione dell'assunzione. Dopo il trasferimento ad Ancona e interlocuzioni con le amministrazioni competenti, con PEC del 9 gennaio 2025 chiedeva allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli di poter compiere gli adempimenti necessari per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro. L'amministrazione gli notificava, il 10 marzo 2025, la revoca del nulla osta, motivata dalla mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione e dalla mancata produzione della documentazione di sua pertinenza. Il ricorrente impugnava la revoca deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 5, comma 9, e 22 del d.lgs. 286/1998, violazione della circolare del Ministero dell'Interno n. 0003836 del 20 agosto 2007, eccesso di potere e violazione dei principi di buon andamento e collaborazione. Produceva inoltre documentazione relativa a un rapporto di lavoro successivamente instaurato con altro datore, comprese comunicazione UNILAV, certificazione unica e buste paga. Deduceva altresì, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'illegittimità del silenzio sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., ritenendo che la revoca del nulla osta costituisca una manifestazione provvedimentale espressa idonea a chiudere la fattispecie procedimentale e a impedire implicitamente una definizione positiva mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno o rilascio del permesso per attesa occupazione. Ha invece accolto la domanda di annullamento della revoca. La decisione considera rilevanti la buona fede del lavoratore, l'assenza di elementi indicativi di mala fede, il lungo tempo trascorso dal rilascio del nulla osta e dall'ingresso in Italia, nonché la comprovata instaurazione di un rapporto di lavoro con altro datore e il conseguente inserimento economico e sociale. In applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno invece di procedere automaticamente alla revoca del nulla osta. Il provvedimento di revoca è stato pertanto annullato; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
La norma è richiamata tra quelle la cui violazione è stata dedotta, nel quadro della tutela della posizione del lavoratore straniero e della possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno.
art. 22 d.lgs. 286/1998
La norma è richiamata tra quelle disciplinanti il nulla osta al lavoro e la procedura di ingresso e assunzione del lavoratore straniero.
art. 31 c.p.a.
L'azione contro il silenzio è stata ritenuta inammissibile perché la revoca del nulla osta costituiva un provvedimento espresso e un implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento.
art. 117 c.p.a.
Il rito sul silenzio non è applicabile quando l'amministrazione abbia già adottato un provvedimento espresso che chiude la fattispecie procedimentale.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro può essere annullata quando l'amministrazione si limiti a valorizzare la mancata presentazione o collaborazione del datore di lavoro senza considerare la buona fede del lavoratore straniero e le circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della sua posizione.
- Quando il lavoratore straniero dimostri di avere ottenuto, dopo l'ingresso in Italia, un'effettiva nuova occasione lavorativa e non emergano elementi di mala fede, l'amministrazione deve valutare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno invece di procedere automaticamente alla revoca del nulla osta.
- Il decorso di un significativo periodo dall'ingresso in Italia, l'assenza di condotte fraudolente e il comprovato inserimento economico e sociale del lavoratore costituiscono elementi che l'amministrazione deve ponderare prima di adottare la revoca del nulla osta.
- L'azione avverso il silenzio è inammissibile quando, prima della sua proposizione o nel corso del procedimento, l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso che chiuda la fattispecie procedimentale e costituisca un atto ostativo alla definizione favorevole dell'istanza.
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