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Sentenza

Sentenza n. 3219/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - per quanto di ragione, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LOMBARDIA, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n. 272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n. 300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n. 224448 del 9/05/2024), laddove non riconosce alla parte ricorrente il Servizio Civile Nazionale (di seguito anche “SCN”) ai fini della riserva prevista dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 come modificato dalla L.n.74 del 21/06/23 di conversione del DL n. 44/2023; - per quanto di ragione, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 relativi alla REGIONE LOMBARDIA, adottati dal Direttore regionale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, lesivi nella parte in cui non si riconosce alla parte ricorrente il Servizio Civile Nazionale (di seguito anche “SCN”) ai fini della riserva prevista dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 come modificato dalla L. n. 74 del 21/06/23 di conversione del DL n. 44/2023; - per quanto di ragione, del Bando di concorso n. 272034 del 24/07/23 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB), lesivo nei confronti di parte ricorrente laddove non prevede la riserva del 15% dei posti per coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale come previsto per il Servizio Civile Universale dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 (introdotto dall’art. 9 bis del D.L. n. 44/2023 convertito in L. n. 74 del 21/06/2023); - per quanto di ragione e se lesivo, del provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot. n. 2023/300017, con cui l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 28/08/2023 e riformulato la prova scritta del concorso nonché del successivo provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot. n. 224448 del 9/05/2024 in cui l’Amministrazione ha soppresso il punto 7.4 disapplicando così la “normativa cd “taglia idonei” alle graduatorie” e previsto l’aumento dei posti previsti nelle Direzioni Regionali e Uffici centrali, solo nella parte in cui non prevedono, in virtù di quanto stabilito dall’art.18 c. 4 del D.lgs. n. 40/17, una specifica rettifica con riferimento alla valutazione del Servizio Civile Nazionale quale titolo di riserva alla pari del Servizio Universale; - per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento, anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente alla valutazione del Servizio Civile Nazionale svolto e il conseguente riconoscimento della riserva in graduatoria di merito per la REGIONE LOMBARDIA della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB); e la conseguente condanna - ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ERDAS PAOLO il 12\5\2025 : MOTIVI AGGIUNTI  Per quanto di ragione e se lesivi, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla LOMBARDIA nonché del loro atto di approvazione (asseritamente denominate nell’atto di approvazione “graduatorie definitive di merito” e nel file salvato sul sito istituzionale come “graduatorie definitive di merito”) pubblicati (solo) sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate presumibilmente il giorno 5/08/2024 ma recentemente conosciuti con il loro deposito nel fascicolo telematico del giudizio in data 9/04/2025, inerenti alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando n.272034 del 24/7/23 (come successivamente rettificato), laddove lesivi nei confronti della parte ricorrente (doc.1, 2, 3);  Per quanto di ragione e se lesivi, dei successivi atti di scorrimento delle graduatorie della selezione (doc.4);  nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202407246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto che il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso con atto depositato il 21 gennaio 2026. Poiché la rinuncia è intervenuta prima della decisione, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili, senza esame dei motivi relativi al riconoscimento del Servizio Civile Nazionale e alla riserva concorsuale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie di merito, elenchi dei vincitori e atti connessi relativi alla Regione Lombardia del concorso per l'assunzione di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non riconoscevano il Servizio Civile Nazionale ai fini della riserva di posti; con motivi aggiunti, graduatorie definitive e successivi scorrimenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura concorsuale dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di funzionari, contestando il mancato riconoscimento del Servizio Civile Nazionale ai fini della riserva del 15% prevista dall'art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dalla normativa successiva, e chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di valutare tale servizio e di riconoscere la relativa riserva nella graduatoria della Regione Lombardia. Erano inoltre stati impugnati il bando, le successive rettifiche, il regolamento di amministrazione e gli atti connessi. Con motivi aggiunti erano state contestate le graduatorie definitive e i successivi atti di scorrimento, conosciuti dal ricorrente a seguito del loro deposito nel fascicolo telematico.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 40/2017

    riserva prevista dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017

    La norma è stata invocata dal ricorrente quale base della riserva di posti in favore di chi abbia svolto il servizio civile; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 30 c.p.a.

    conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso

    La disposizione è stata richiamata nella domanda di condanna dell'amministrazione, ma la domanda non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-bis d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023

    art. 9 bis del D.L. n. 44/2023 convertito in L. n. 74 del 21/06/2023

    La normativa è stata indicata dal ricorrente quale fonte della modifica della disciplina della riserva concorsuale; il giudice non ha formulato una valutazione nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso formalizzata dal ricorrente prima della decisione determina l'improcedibilità della domanda, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
  • Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per rinuncia, le spese possono essere compensate in ragione delle circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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