Cassazione Civile, Ordinanza n. 20263/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare proposta da una professionista per compensi maturati in base a un contratto di consulenza professionale con la società poi fallita, per prestazioni asseritamente svolte tra aprile 2014 e febbraio 2015. Il giudice delegato aveva escluso il credito per mancata indicazione delle prestazioni concretamente svolte e per indeterminatezza dell'oggetto del contratto; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo che la ricorrente non avesse provato l'esecuzione puntuale delle obbligazioni pattuite e che le attività dedotte fossero, in sostanza, attività gestorie indistinguibili da quelle amministrative della società, incompatibili con la qualità di amministratore. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme su nullità e determinatezza dell'oggetto del contratto, sostenendo che il contratto di consulenza non richiede specificazione analitica e che le attività indicate nel ricorso rientravano comunque nell'oggetto del rapporto; 2) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, contestando l'affermazione di nullità del contratto per incompatibilità tra consulenza e attività di amministrazione societaria e rilevando di non essere stata amministratore di fatto; 3) violazione del diritto di difesa e delle norme processuali sulle prove, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto non provato l'adempimento nonostante documenti prodotti e prova testimoniale richiesta; 4) omesso esame di fatti decisivi, individuati nelle molteplici attività di consulenza asseritamente rese (fusione, assistenza tributaria, rapporti bancari, finanziamenti, dichiarazioni fiscali, gestione del personale).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la mera indicazione di attività esecutive non basta a superare la declaratoria di indeterminatezza del contratto quando il contenuto contrattuale sia generico e le prestazioni si confondano con la gestione societaria, specie a fronte della pregressa assunzione di cariche sociali. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il Tribunale aveva qualificato le prestazioni come gestorie e indistinguibili dai compiti amministrativi, con motivazione non adeguatamente confutata dalla ricorrente. I motivi terzo e quarto sono stati parimenti dichiarati inammissibili: la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte o disattenda prove legali, non quando valuti liberamente il materiale probatorio; inoltre, l'omessa ammissione della prova testimoniale è censurabile solo se incide su un punto decisivo con prova idonea a sovvertire con certezza l'esito, circostanza non ravvisata. Il Tribunale aveva motivato sul carattere generico dei capitoli di prova e sull'insufficienza dei documenti a dimostrare una presenza quasi quotidiana e una consulenza continuativa. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1418, comma 2, c.c.
Richiamato in tema di nullità del contratto per violazione di norme imperative e per indeterminatezza dell'oggetto.
art. 1346 c.c.
Richiamato per sostenere che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla determinatezza del contratto di consulenza.
art. 1325 c.c.
Richiamato tra le norme sulla validità del contratto, in relazione alla dedotta indeterminatezza dell'oggetto.
art. 1367 c.c.
Invocato dalla ricorrente per un'interpretazione conservativa del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova dell'esistenza e dell'esecuzione del rapporto professionale e del credito azionato.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione della norma sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende prove legali, non quando valuta liberamente le prove offerte.
art. 2231 c.c.
Richiamato in relazione all'attività professionale e alla pretesa compatibilità del rapporto di consulenza con la posizione societaria assunta dalla ricorrente.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla mancata ammissione di prova, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 244 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova testimoniale e specificità dei capitoli di prova.
art. 2380-bis c.c.
Richiamato dal Tribunale per qualificare le prestazioni dedotte come attività gestorie proprie dell'organo amministrativo, incompatibili con la posizione della professionista.
art. 98 l.fall.
Norma processuale posta a base dell'opposizione allo stato passivo contro il diniego di ammissione del credito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Per superare una declaratoria di indeterminatezza del contratto di prestazione professionale non è sufficiente allegare in cassazione una serie di attività svolte: occorre che il contenuto contrattuale consenta di individuare con sufficiente precisione l'oggetto del rapporto e che le prestazioni dedotte non si confondano con attività gestorie o amministrative estranee al contratto.
- Quando il giudice di merito qualifica le prestazioni dedotte come attività di amministrazione societaria, non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti: la censura è ammissibile solo se si confuta specificamente la ratio decidendi che ha ravvisato l'incompatibilità tra incarico professionale e funzioni gestorie.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la mera divergenza sulla valutazione delle prove: essa sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disattende prove legali; resta invece insindacabile in cassazione il giudizio di maggiore o minore attendibilità del materiale probatorio offerto.
- L'omessa ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione soltanto se la prova richiesta, per contenuto specifico e decisività, avrebbe potuto sovvertire con certezza l'esito della controversia; capitoli generici, privi di riferimenti temporali o non idonei a dimostrare fatti decisivi non integrano vizio rilevante.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore che fonda la pretesa su un contratto professionale deve provare non solo il titolo, ma anche l'effettivo svolgimento delle prestazioni dedotte e la loro riferibilità al credito insinuato, soprattutto quando il curatore contesti la concreta esecuzione del rapporto.
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