Sentenza n. 1734/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 200/2024 emessa in data 18 marzo 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato dal 23 ottobre 2020 all'8 giugno 2021. Con sentenza n. 200/2024, il Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle la Retribuzione Professionale Docente prevista dall'art. 7 del CCNL, per euro 1.320,08 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria secondo quanto stabilito nella sentenza. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente adempiuto, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'omessa esecuzione. La ricorrente ha inoltre documentato il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione al Ministero in data 21 marzo 2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ormai passata in giudicato e ritualmente notificata. Sono state quindi ritenute soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare nei novanta giorni successivi alla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in ragione dell'inadempimento ministeriale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il TAR lo richiama quale disposizione applicabile alla fase di esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ritenendo soddisfatte le relative condizioni.
art. 7 CCNL
Prevede la Retribuzione Professionale Docente riconosciuta alla docente nella sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata e contenente un obbligo esecutivo determinato o determinabile, anche se l'amministrazione non contesta l'inadempimento.
- L'accertata inerzia dell'amministrazione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e di nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore mancato adempimento.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso commissariale, salvo diversa previsione non risultante dal provvedimento.
- La notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato costituiscono, nel caso esaminato, condizioni sufficienti per ritenere esperibile il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
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