Sentenza n. 5765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03433/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso contro l'autorizzazione paesaggistica semplificata e la SCIA relative alla realizzazione di un varco carrabile e di una rampa di accesso a un fondo agricolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato l'autorizzazione paesaggistica comunale rilasciata con procedimento semplificato ai sensi del d.P.R. n. 31/2017 e chiesto l'accertamento dell'illegittimità della SCIA relativa alla realizzazione di un varco carrabile, di una rampa pavimentata e delle opere connesse su un fondo agricolo vincolato paesaggisticamente. Deducevano l'inesatta qualificazione dell'intervento, che avrebbe costituito una nuova costruzione e richiesto il permesso di costruire; la violazione della disciplina urbanistica e paesaggistica del PUT dell'area sorrentino-amalfitana e delle norme tecniche comunali; l'illegittimo ricorso alla SCIA e alla procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata; l'erronea scomposizione delle opere nelle categorie B.18 e B.21 dell'Allegato B al d.P.R. n. 31/2017, anziché una loro valutazione unitaria; nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e sviamento. In appello hanno inoltre dedotto errores in procedendo e in judicando, violazione dell'art. 112 c.p.a. e dell'art. 115 c.p.c., omesso o errato esame delle risultanze istruttorie e mancata considerazione della censura relativa all'illegittimità del procedimento semplificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto che l'intervento, considerato nella sua visione unitaria e nella sua esclusiva finalità di rendere accessibile un fondo agricolo intercluso per consentire la prosecuzione dell'attività agricola, rientrasse integralmente nella categoria B.18 dell'Allegato B al d.P.R. n. 31/2017, relativa agli interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza, comprese nuove pavimentazioni, accessi carrabili, modellazioni del suolo e rampe. L'indicazione anche della categoria B.21 nella domanda non ha inciso sulla corretta qualificazione dell'opera; comunque, anche la riconduzione a due categorie avrebbe mantenuto l'intervento nell'ambito delle opere di lieve entità soggette a procedura semplificata. Il Collegio ha valorizzato la limitata consistenza dell'intervento: area interessata di circa 30 metri quadrati su 843, movimento di terra pari a circa 30 metri cubi, corrispondente al 5% dell'estensione del fondo, e ricollocazione dei muretti a secco e della vegetazione estirpata. Non sono stati ravvisati i caratteri della nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001, né una significativa trasformazione del territorio o una nuova urbanizzazione, con conseguente non necessità del permesso di costruire. È stata ritenuta congrua e ragionevole anche la valutazione di non significativo impatto visivo e paesaggistico, rafforzata dalle prescrizioni relative ai materiali delle murature, al disegno del cancello, al rispetto della normativa regionale e al reimpianto dell'olivo. Gli appellanti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 2.000 in favore del controinteressato e in euro 2.000 in favore del Ministero della Cultura, oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. 380/2001
La nozione di nuova costruzione richiede una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio effettiva e rilevante; l'intervento esaminato, per consistenza e caratteristiche, non ha prodotto una significativa trasformazione dei luoghi né una nuova urbanizzazione.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire non era necessario perché l'opera non integrava una nuova costruzione.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La qualificazione dell'intervento come opera di limitata consistenza e riconducibile alla manutenzione straordinaria ne consentiva l'assentibilità mediante SCIA.
d.P.R. 31/2017, Allegato B, punto B.18
"interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali"
La categoria B.18 può ricomprendere unitariamente un intervento funzionale all'accesso a un fondo, composto da pavimentazione, accesso carrabile, modellazione del suolo, rampa e opere sugli assetti vegetazionali, quando tali opere perseguono un'unica finalità e presentano lieve entità.
d.P.R. 31/2017, Allegato B, punto B.1
"incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti"
La consistenza dell'intervento, pari a circa 30 metri cubi di movimento di terra e limitata al 5% dell'estensione del fondo, è stata ritenuta compatibile con i parametri di lieve entità indicati dalla disposizione.
d.P.R. 31/2017
"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"
Le opere di lieve entità comprese nell'Allegato B sono assoggettabili ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
art. 17 l.r. 35/1987
La disciplina paesaggistica del PUT è stata ritenuta non incompatibile con l'intervento, considerato funzionale all'accesso al fondo agricolo, non modificativo della destinazione agricola e adeguatamente mitigato dalle prescrizioni imposte.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione edilizia e paesaggistica, opere fisicamente diverse devono essere valutate unitariamente quando siano strettamente funzionali e non autonomamente utilizzabili e perseguano un'unica finalità concreta.
- Un intervento composto da accesso carrabile, rampa, pavimentazione, modellazione del suolo e modifiche vegetazionali può rientrare nella categoria B.18 dell'Allegato B al d.P.R. n. 31/2017 quando sia destinato a rendere accessibile un fondo agricolo intercluso e conservi la destinazione agricola dell'area.
- La riconduzione dell'intervento a una voce dell'Allegato B al d.P.R. n. 31/2017 non è esclusa dal fatto che l'istanza abbia indicato anche un'altra voce, quando la prima presenti carattere di specificità e completezza rispetto alle opere effettivamente assentite; comunque, la riconducibilità concorrente a più categorie di lieve entità non rende illegittima la procedura semplificata.
- La realizzazione di una rampa e di un accesso carrabile non integra una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 se, per limitata superficie, volume di movimento terra e caratteristiche dell'opera, non determina una trasformazione significativa del territorio né una nuova urbanizzazione.
- La valutazione di compatibilità paesaggistica può ritenersi congrua quando consideri le caratteristiche morfologiche e la limitata incidenza visiva dell'intervento e sia accompagnata da prescrizioni sui materiali, sulle finiture, sull'inserimento delle opere e sul reimpianto della vegetazione rimossa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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