Ordinanza n. 381/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato -OMISSIS- del 30.03.2026, del presupposto parere ostativo della Questura di -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.g.p. S.r.l. il 17/6/2026: per confutare la memoria di costituzione della Prefettura e per denunciare l’ulteriore preavviso di revoca del 27 maggio 2026, emesso dopo la notifica del ricorso, nonché per ribadire, alla luce dei documenti già versati in atti, la fondatezza della domanda cautelare e la palese illegittimità del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. -OMISSIS- del 30 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, connesso parere ostativo della Questura e successivo preavviso di revoca
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura il 30 marzo 2026, unitamente al presupposto parere ostativo della Questura e agli atti connessi. Con motivi aggiunti ha contestato la memoria di costituzione delle amministrazioni, denunciato l'ulteriore preavviso di revoca del 27 maggio 2026 e ribadito l'illegittimità della revoca e la sussistenza dei presupposti cautelari, alla luce della documentazione depositata. Il testo non esplicita singole censure articolate di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. La difesa erariale ha riferito che, sulla base dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti acquisiti, la Prefettura aveva comunque disposto la revoca del nulla osta, rendendone edotto il difensore della ricorrente l'8 maggio 2026.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione. In particolare, ha ritenuto che il preavviso di revoca impugnato apparisse avere natura endoprocedimentale e, quindi, non fosse autonomamente lesivo. Inoltre, dalla relazione della difesa erariale non emergevano sufficienti elementi idonei a confutare l'assenza dei presupposti per un positivo riscontro dell'istanza cautelare, anche considerando i certificati del casellario e dei carichi pendenti acquisiti dall'amministrazione e la successiva revoca del nulla osta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel giudizio amministrativo; il TAR ne ha escluso la sussistenza sulla base di una sommaria delibazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il preavviso di revoca, quando ha natura endoprocedimentale e non produce autonomamente una lesione attuale, non costituisce di per sé elemento sufficiente a fondare la sospensione cautelare.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo procede a una sommaria delibazione e può negare la misura quando dagli atti non emergano elementi sufficienti a superare la plausibilità dell'assenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa, anche alla luce degli accertamenti documentali compiuti dall'amministrazione.
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