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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23030/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di appello per plurime ragioni: 1) erronea interpretazione e applicazione del concetto di "deficienza psichica" ai fini dell'art. 643 c.p., con mancata verifica concreta della incidenza della patologia bipolare (diagnosticata alla persona offesa) sulla capacità di autodeterminazione in relazione ai singoli atti dispositivi; 2) vizi di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla riconoscibilità esterna della vulnerabilità della persona offesa e alla compatibilità fra annotazioni manoscritte e movimenti bancari; 3) difetto di determinatezza delle condotte residue (numero di episodi, importi e collocazione temporale) con conseguente possibile maturazione della prescrizione per le dazioni successive al 2 agosto 2017; 4) omesso accoglimento delle richieste istruttorie (consulenze/perizie) ritenute decisive sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato e sulla capacità critica della persona offesa; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) censure sulle statuizioni civili e sulla quantificazione/dimostrazione del nesso di causalità tra condotta e danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le sentenze di primo e secondo grado costituiscano una "doppia conforme" e che i giudici di merito abbiano fornito motivazione congrua e logica, adeguatamente sorretta da documentazione sanitaria (referti e dichiarazioni della dr.ssa Congedo), da elementi fattuali (modalità e sistematicità delle elargizioni, appunti, modalità di consegna dei contanti) e da consulenze tecniche già svolte. Il Collegio ha escluso la necessità della perizia richiesta dalla difesa, osservando che la valutazione dell'esistenza della deficienza psichica e della vulnerabilità è questione di merito e che la Corte di legittimità non può riformulare il giudizio di fatto. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla indeterminatezza delle condotte residue e alla prescrizione: il Tribunale aveva già dichiarato prescritti gli episodi anteriori all'11 ottobre 2015 e, quanto alle condotte dal 3 agosto 2017 al gennaio 2018, il Collegio ha rilevato che, anche tenendo conto di interruzioni e sospensioni e della legge 103/2017, la prescrizione non era ancora maturata (termine indicativo non anteriore al 14/03/2027). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; disposto l'omesso inserimento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiesta orale di trattazione non era stata ritualmente formulata; menzione a indicare che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto e senza presenza delle parti

  • art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.

    vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) (e d))

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione; omissione o travisamento della prova; omesso accoglimento di richieste istruttorie). La Corte ha ritenuto le censure generiche o riferibili a valutazioni di merito insindacabili in cassazione

  • art. 643 c.p.

    delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 cod. pen.)

    Il reato contestato: la Corte ha confermato che per la configurabilità sono richiesti rapporto squilibrato, induzione a compiere atti dannosi, abuso dello stato di vulnerabilità e oggettiva riconoscibilità della minorata capacità; la valutazione concreta è rimessa al giudice di merito

  • art. 61 n. 7 c.p.

    aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata in motivazione; la sentenza di merito era già intervenuta sull'eventuale contestazione dell'aggravante (menzione nel ricorso di questioni collegate)

  • art. 99, comma 2, c.p.

    recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., tuttavia esclusa dal Tribunale

    Il Tribunale aveva escluso la recidiva contestata in primo grado; la questione non è stata ritenuta decisiva dal Collegio di legittimità

  • art. 192 cod. proc. pen.

    in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e al principio di necessaria determinatezza del fatto storico

    La mancata osservanza formale di alcune disposizioni probatorie non è sanzionata automaticamente con inammissibilità in cassazione; la Corte ha rilevato che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto insindacabile se non manifeste contraddizioni

  • artt. 190, 495 e 507 cod. proc. pen.

    artt. 190, 495 e 507 cod. proc. pen. per omesso accoglimento dell’istanza di ammissione di consulenza/perizia

    Norme relative alla prova e all'ammissione di consulenze tecniche. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego dei giudici di merito alla perizia richiesta, essendo quello un giudizio di merito motivato

  • artt. 538, 539 e 578 cod. proc. pen.

    statuizioni civili ai sensi degli artt. 538, 539 e 578 cod. proc. pen.

    Norme che regolano la definizione delle domande civili nel processo penale e la liquidazione del danno: la quantificazione è stata rimessa a separato giudizio e non impugnata dal ricorrente in modo idoneo in cassazione

  • artt. 157, 158 e 159 cod. pen.

    artt. 157, 158 e 159 cod. pen. in relazione alla prescrizione

    Norme sul termine di prescrizione e sue ragioni di sospensione/interruzione; la Corte ha richiamato che la verifica della maturazione della prescrizione per le condotte residue non era sorretta da elementi decisivi nel ricorso e che eventuali questioni di prescrizione dovevano essere adeguatamente dedotte nei gradi precedenti

  • art. 129 cod. proc. pen.

    omessa verifica della maturazione della prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. pen.

    Il Collegio ha osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di prendere in considerazione nuove cause di non punibilità (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata)

  • l. 103/2017 ("legge Orlando")

    disciplina di cui alla l. 103/2017, cd. "legge Orlando"

    Richiamo alla normativa che ha inciso sui termini di prescrizione: la Corte l'ha considerata nel calcolo del termine prescrizionale per le condotte residue

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma ritenuta equa

    Norma che abilita la condanna per spese e somme a carico del ricorrente per motivi processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte dispone che in caso di diffusione del provvedimento debbano essere omessi i dati identificativi

Massime di principio

  • Se le sentenze di primo grado e di appello coincidono nella sostanza ("doppia conforme"), il controllo di legittimità in cassazione è fortemente limitato: non è ammesso un nuovo giudizio di merito o una semplice diversa valutazione della persuasività delle prove
  • La configurazione del reato di circonvenzione di persone incapaci richiede la valutazione concreta di più elementi (rapporto squilibrato, abuso dello stato di vulnerabilità, effetto giuridico dannoso e consapevolezza dell'agente); tali accertamenti, se logicamente motivati dai giudici di merito, sono insindacabili in cassazione
  • La richiesta di consulenze tecniche può essere disattesa se i giudici di merito motivano adeguatamente che non sono necessarie; il diniego è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria
  • Le censure sulla motivazione devono riguardare vizi gravi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà decisiva); contestazioni che chiedono una diversa valutazione delle prove o della credibilità delle parti sono inammissibili
  • Questioni relative alla determinazione precisa di episodi, importi e collocazione temporale (attinenti alla prescrizione o alla quantificazione del danno) devono essere sollevate e sviluppate nei gradi di merito; in cassazione la materia è esaminabile solo se sorgono vizi di diritto o di motivazione manifesto
  • Se si contesta la maturazione della prescrizione per condotte residue, occorre svolgere l'istruttoria e proporre specifiche censure nel giudizio di appello; la cassazione non può integrare per il ricorrente una mancata deduzione di fatto nei gradi precedenti
  • Le statuizioni civili rinviate a separato giudizio o non specificamente impugnate non sono normalmente rinnovabili in cassazione; la parte deve opporsi nei termini e modi previsti per conservare la deduzione

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