Cassazione Penale, Sentenza n. 18662/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. e, in via subordinata, di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., con la quale si deduceva di aver avuto conoscenza della sentenza di secondo grado (15/07/2024) solo il 05/03/2025 a causa della mancata comunicazione dell'esito da parte del difensore di fiducia, presso il quale il ricorrente era elettivamente domiciliato; si sostiene quindi che la mancata proposizione tempestiva del ricorso per cassazione sia dovuta a caso fortuito/forza maggiore e che pertanto sia possibile la rimessione nei termini; in subordine si chiede la rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo e della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'istanza inammissibile. Ha ritenuto corretta la trasmissione degli atti da parte della Corte di appello per vizio di incompetenza funzionale del giudice di merito che decide sulla rimessione; ha poi evidenziato che grava sul ricorrente l'onere rigoroso di provare, con atti o fatti certi, che la mancata conoscenza della sentenza dipenda da cause esterne e non imputabili a lui. Le prove prodotte (trascrizione di messaggi di testo non certificati e non riferibili con certezza) non sono state ritenute idonee e anzi emergerebbe una negligenza del ricorrente. L'istanza di rescissione è manifestamente infondata perché la difesa non contesta la correttezza della dichiarazione di assenza, presupposto essenziale per il rimedio di cui all'art. 629-bis. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità dell'istanza non comporta l'imposizione delle spese processuali né dell'ulteriore sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, secondo periodo, né della sanzione a favore della cassa delle ammende, poiché l'art. 175 configura una "richiesta" e non un mezzo di impugnazione e le sanzioni previste si applicano solo nei casi espressamente indicati dalla norma.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
L'istanza di restituzione in termini è qualificata dalla Corte come una "richiesta" e non come mezzo di impugnazione; la Corte d'appello ha l'onere di trasmettere gli atti alla Corte di legittimità quando è incompetente a decidere sulla rimessione; la natura di "richiesta" comporta conseguenze procedurali e sostanziali diverse (es. non applicabilità automatica di alcune sanzioni previste per i ricorsi).
art. 629-bis cod. proc. pen.
Il rimedio di rescissione del giudicato per mancata conoscenza della celebrazione e della sentenza richiede, tra i presupposti, la contestazione della correttezza della dichiarazione di assenza; in mancanza di tale contestazione la domanda è manifestamente infondata.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso davanti alla Corte di cassazione; integra la modalità di esame del mezzo processuale nel procedimento di legittimità.
art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.
La sanzione prevista da tale norma è di natura sanzionatoria e si applica nei casi espressamente previsti (es. quando un ricorso è dichiarato inammissibile). Non si applica automaticamente alle istanze qualificate come "richieste" (art. 175).
art. 592 cod. proc. pen.
Non trova applicazione rispetto all'istanza di cui all'art. 175, poiché tale istanza non è un mezzo d'impugnazione; quindi le regole e conseguenze previste per le impugnazioni non si trasferiscono automaticamente alla "richiesta" di rimessione.
Massime di principio
- L'onere della prova sulla sussistenza di cause esterne e non imputabili grava rigorosamente sul richiedente la rimessione in termini: servono atti o fatti certi e documentati, non mere dichiarazioni personali.
- Documenti informali (es. trascrizioni di messaggi) devono essere prodotti in forma attestata o comunque in modo da consentirne la certezza sulla provenienza e la riferibilità alle parti; altrimenti vengono valorizzati sfavorevolmente.
- L'elettivo domicilio presso il difensore non solleva il ricorrente dall'obbligo di interessarsi dell'andamento del processo né sposta automaticamente la responsabilità sulla difesa: bisogna provare la colpa o l'omissione del difensore in modo certo.
- La richiesta di restituzione in termini ex art. 175 ha natura di "richiesta" e non di impugnazione; ciò incide sulle conseguenze procedurali e sull'applicabilità di sanzioni o condanne alle spese normalmente previste per i ricorsi.
- Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis è necessario dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza e contestare la correttezza della dichiarazione di assenza: l'assenza di tale contestazione rende l'istanza manifestamente infondata.
- Le sanzioni pecuniarie e le condanne alla cassa delle ammende si applicano nei casi tassativamente previsti dalla legge e non possono essere estese a fattispecie diverse solo sulla base di un'opzione interpretativa estensiva.
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