Parere n. 1574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Maria Gagliardi contro il Comune di San Felice a Cancello per l’annullamento: - dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 37 del 4 novembre 2022, notificata in data 8 novembre 2022, con cui il Comune resistente ordinava la demolizione delle opere abusive realizzate dalla ricorrente in -OMISSIS-; - della relazione tecnica prot. 7456 del 2 novembre 2022, relativa al sopralluogo effettuato in data 31 ottobre 2022; - dei provvedimenti di data e numero sconosciuti se e in quanto lesivi dei suoi interessi; - di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo dei suoi interessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 37 del 4 novembre 2022, della relazione tecnica relativa al sopralluogo del 31 ottobre 2022 e degli atti connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a opere edilizie abusive, deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e illogicità manifesta. Nel corso del procedimento, il Comune ha riferito della presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e, successivamente, il difensore della ricorrente ha comunicato che tale istanza era stata accolta con provvedimento del 12 ottobre 2023. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in seguito all’accoglimento dell’istanza di sanatoria relativa alle opere oggetto dell’ordinanza impugnata, sia venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario, ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito l’unico motivo di impugnazione.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione del ricorso, poiché l’istanza di sanatoria relativa alle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione è stata accolta con provvedimento del 12 ottobre 2023. Tale sopravvenienza determina l’improcedibilità del ricorso per venir meno dell’interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La norma è stata invocata dalla ricorrente con riferimento alla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma il merito della censura non è stato esaminato per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione ha costituito il fondamento dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, successivamente accolta, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso.
artt. 3 e 7 l. n. 241/1990
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente tra i parametri di legittimità dell’ordinanza impugnata, senza essere esaminate nel merito.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai vizi dedotti, ma il Consiglio di Stato non ha proceduto alla relativa valutazione sostanziale.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’interesse alla decisione deve sussistere fino alla definizione dell’affare.
- L’accoglimento, nelle more del ricorso straordinario, di un’istanza di sanatoria riguardante le opere oggetto di un’ordinanza di demolizione può determinare il sopravvenuto venir meno dell’interesse all’impugnazione.
- La dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse, ove coerente con le sopravvenienze documentate nel procedimento, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo trova applicazione anche nel rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro il Comune di San Felice a Cancello per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, della relazione tecnica relativa al sopralluogo e degli ulteriori atti connessi.
Premesse e svolgimento del procedimento
L’ordinanza comunale n. 37 del 4 novembre 2022, notificata l’8 novembre 2022, aveva disposto la demolizione di opere abusive. Il ricorso, notificato il 6 febbraio 2023 e depositato direttamente al Consiglio di Stato l’8 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, deduceva un unico motivo articolato nella violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché nell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti, sviamento e illogicità manifesta.
Il Comune ha riferito che la ricorrente aveva presentato, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per le opere pertinenziali al fabbricato. In seguito, è stato adottato il provvedimento del 12 ottobre 2023, con il quale l’istanza di sanatoria è stata accolta.
Sopravvenuta sanatoria e dichiarazione della ricorrente
Il difensore della ricorrente, con comunicazione del 29 dicembre 2023, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dell’affare proprio in ragione dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria relativa alle opere oggetto del procedimento demolitorio.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria depositata il 16 febbraio 2026, ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che dalla dichiarazione della parte ricorrente emerge espressamente il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. L’accoglimento della sanatoria ha infatti inciso sulla situazione sostanziale sottostante all’ordinanza impugnata, rendendo non più necessaria una pronuncia sul merito delle censure dedotte.
Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Pertanto, in presenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il parere deve essere reso nel senso dell’improcedibilità del ricorso.
Conclusione
La Sezione Prima ha espresso parere affinché il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le censure relative alla legittimità dell’ordinanza di demolizione non sono state esaminate nel merito.
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