Sentenza n. 10178/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del provvedimento/comunicazione di mancato superamento della prova scritta espletata in data 13 dicembre 2024, pubblicato nella sezione personale “inPA”, e della correzione della prova medesima, relativa al “concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 615 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle Città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, con il profilo di specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane e enti locali (cod. B2)”, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio (pari a punti 17,75) inferiore a quello minimo di 21 punti, necessario per il superamento della prova; - della prova scritta sottoposta alla ricorrente e dell’esito della correzione della stessa, conosciuto tramite accesso alla propria area riservata “inPA”, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio (17,75) inferiore a quello spettante; - dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e delle relative opzioni di risposta; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale. B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 giugno 2025, - della graduatoria finale rettificata del “concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 615 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle Città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, con il profilo di specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane e enti locali” (cod. B.2.SIC) pubblicata in data 19 giugno 2025; - per quanto possa occorrere, della graduatoria finale e definitiva del “concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 615 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle Città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, con il profilo di specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane e enti locali” (cod. B.2.SIC) pubblicata in data 30 aprile 2025; - della prova scritta sottoposta alla ricorrente e dell’esito della correzione della stessa, conosciuto tramite accesso alla propria area riservata “inPA”, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti e/o dalla presenza di più risposte corrette (già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio); - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale; C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 dicembre 2025, - del verbale n. 5/24, con il quale la Commissione Esaminatrice del concorso ha esaminato le censure dedotte dalla ricorrente, confermando “la correttezza dei quesiti somministrati e l’attribuzione dei relativi punteggi”, ad eccezione del quesito n. 31 del quale è stata disposta la “neutralizzazione”, attribuendo a tutti i candidati il punteggio massimo previsto (ossia 0,75 punti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 17,75 punti, nonché graduatorie finali e rettificate e verbale della commissione relativo alla valutazione dei quesiti contestati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la formulazione e la correzione dei quesiti n. 1, 10, 12, 22, 29 e 31 della prova scritta, deducendo violazione della lex specialis e dell’art. 1 d.P.R. 487/1994, violazione dei principi in materia di pubblici concorsi, dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di affidamento, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che alcuni quesiti ammettessero più risposte corrette o fossero ambigui e fuorvianti. Il quesito n. 10 riguardava la percentuale minima del fondo di riserva degli enti locali; il quesito n. 12 la valutazione dell’accordo di partenariato ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060; il quesito n. 22 la possibilità di non tenere la riunione di riesame della performance; i quesiti n. 1 e n. 29 erano ulteriori quesiti la cui eventuale rivalutazione avrebbe comportato l’attribuzione di 1,75 punti. Il quesito n. 31 è stato successivamente neutralizzato dalla commissione, con attribuzione a tutti i candidati del punteggio massimo di 0,75 punti. La ricorrente ha inoltre chiesto una consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle censure relative al quesito n. 31, poiché l’amministrazione lo aveva neutralizzato attribuendo a tutti i candidati 0,75 punti. Il punteggio della ricorrente è quindi divenuto 18,75. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha affermato che la scelta e la valutazione dei quiz rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza della risposta prescelta o di un principio di prova dell’arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza. Ha tuttavia precisato che, nelle prove a risposta multipla, il quesito deve essere chiaro, non ambiguo e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta. Quanto al quesito n. 10, la risposta della ricorrente, indicante una percentuale minima dello 0,20%, è stata ritenuta errata perché l’art. 166, comma 1, TUEL prevede una percentuale minima dello 0,30%; lo 0,20% riguarda il diverso fondo di riserva di cassa. Quanto al quesito n. 12, è stata ritenuta corretta la risposta riferita all’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro, senza distinzione per singolo programma, in conformità all’art. 12, par. 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Quanto al quesito n. 22, è stata ritenuta corretta la risposta secondo cui la riunione di riesame può non essere tenuta se lo Stato membro e la Commissione convengono in tal senso, ai sensi dell’art. 41, par. 4, del regolamento (UE) 2021/1060. Il TAR non ha esaminato i quesiti n. 1 e n. 29, poiché anche il loro eventuale riconoscimento avrebbe portato il punteggio soltanto a 20,50, comunque inferiore alla soglia di 21/30 prevista dal bando: difettava quindi la prova di resistenza. I motivi aggiunti, aventi carattere derivato, sono stati respinti; è stata respinta anche la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per la sua non utilità. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 97, comma 2, Costituzione
La previsione di prove a risposta multipla può rispondere alle esigenze di buon andamento, celerità della correzione e par condicio tra i concorrenti.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione e della correttezza dell’azione amministrativa; il motivo non è stato accolto.
art. 166, comma 1, d.lgs. 267/2000
Nella missione ‘Fondi e Accantonamenti’, all’interno del programma ‘Fondo di riserva’, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
La disposizione rende errata la risposta che indicava lo 0,20% come percentuale minima del fondo di riserva ordinario.
art. 166, comma 2-quater, d.lgs. 267/2000
La percentuale dello 0,20% richiamata dalla ricorrente riguarda il diverso fondo di riserva di cassa e non il fondo di riserva oggetto del quesito.
art. 12, par. 1, regolamento (UE) 2021/1060
La Commissione valuta l’accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle norme specifiche dei fondi nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della natura strategica del documento, del numero di programmi interessati e dell’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro interessato.
Il parametro rilevante è l’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro; la distinzione per singolo programma non costituisce elemento richiesto dalla disposizione.
art. 41, par. 4, regolamento (UE) 2021/1060
Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare una riunione di riesame. In tal caso, il riesame può essere effettuato per iscritto.
La riunione di riesame della performance non deve necessariamente essere tenuta quando Stato membro e Commissione concordano di non organizzarla.
art. 6 del bando di concorso
La disposizione, come richiamata nella sentenza, attribuisce 0,75 punti al quesito situazionale n. 1 e 1 punto al quesito n. 29; anche il loro eventuale riconoscimento non avrebbe consentito di raggiungere la soglia di 21/30.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella scelta dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile o la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, purché il ricorrente fornisca almeno un principio di prova.
- Un quiz concorsuale deve essere formulato in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve contemplare una sola risposta obiettivamente e indubitabilmente corretta; non è legittimo imporre al candidato la scelta della risposta meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Quando un quesito a risposta multipla richiama espressamente una disposizione normativa, la risposta corretta deve essere quella conforme al diritto positivo vigente, senza che siano ammesse operazioni interpretative o manipolative incompatibili con la natura nozionistica della prova.
- La verifica della prova di resistenza impone di respingere le censure non esaminate quando, anche ipotizzando l’accoglimento dei quesiti residui, il candidato non potrebbe comunque raggiungere la soglia minima prevista dal bando.
- La neutralizzazione di un quesito con attribuzione del punteggio massimo a tutti i candidati costituisce esercizio di autotutela decisoria e determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle contestazioni relative a quel quesito.
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