Cassazione Penale, Sentenza n. 4886/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati, in parte, condannati per vari reati di bancarotta fraudolenta (documentale e distrattiva) relativi al fallimento della "Ital Costruzioni s.r.l. di Moccia Cristina". Moccia contestava: (1) la qualificazione del suo coefficiente soggettivo nella bancarotta documentale, ritenendo che la responsabilità non potesse discendere automaticamente dalla carica di amministratore formale senza prova della sua consapevolezza e dolo specifico; (2) la sua responsabilità per bancarotta distrattiva, sostenendo di non essere consapevole delle distrazioni operate a favore di Arcadu e di altre persone; (3) l'insufficiente motivazione nella valutazione delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante di cui all'art. 219 legge fall.. Bove e Arcadu, con atto unico, deducevano: (i) che la documentazione contabile era stata consegnata al curatore dallo studio professionale e quindi non potevano essere ritenuti responsabili per la bancarotta documentale; (ii) che la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche per Arcadu.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 3/12/2021, ha rigettato il ricorso di Moccia (per infondatezza) e dichiarato inammissibili i ricorsi di Bove e Arcadu. Motivazioni principali: per Moccia la Corte ha ritenuto che gli elementi provati (interlocuzioni della stessa sullo stato delle scritture, la sua qualifica di amministratore di diritto, i benefici ricevuti tramite bonifici e la condotta complessiva) dimostrassero una consapevolezza effettiva dello stato delle scritture e una volontà depauperativa compatibile con la bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva; la valutazione sulla prevalenza o equivalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante ex art. 219 legge fall. rientra nel sindacato del merito e, purché motivata, non è sindacabile in cassazione. I ricorsi di Bove e Arcadu sono stati dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati o generici e non confrontatisi con i passaggi decisivi della sentenza impugnata. Conseguenze economiche: Moccia condannata alle spese processuali; Bove e Arcadu condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 438 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare la natura della sentenza di primo grado impugnata; usato come riferimento procedurale per la decisione di merito.
art. 219 legge fallimentare
Riferimento all'aggravante prevista dalla legge fallimentare; la Corte ha valutato che le circostanze attenuanti generiche non prevalessero automaticamente sull'aggravante, lasciando la valutazione al giudice di merito se correttamente motivata.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, ancorché sintetica, fosse sufficiente ai sensi dell'art. 133 per l'esercizio del suo potere valutativo.
artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha però ritenuto i motivi aspecifici e non confrontati con i passi decisivi della sentenza impugnata, valutando dunque i ricorsi inammissibili o infondati.
Massime di principio
- L'amministratore formale di una società può essere ritenuto responsabile per bancarotta fraudolenta documentale se emerge una "effettiva e concreta consapevolezza" dello stato delle scritture contabili; la sola titolarità formale non esclude la responsabilità quando sia dimostrata una partecipazione o un beneficio che denota volontà depauperativa.
- La responsabilità per bancarotta distrattiva può essere imputata anche quando le distrazioni siano effettuate tramite conti o società riconducibili ad altri, se l'amministratore ha agevolato o consentito le modalità depauperative (es. cessione delle credenziali di accesso) e vi era consapevolezza della gestione depauperativa.
- La valutazione sulla prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto ad un'aggravante di legge è sostanzialmente rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione manifesto.
- In Cassazione i ricorsi generici, che non si confrontano con i passaggi decisivi della motivazione impugnata o che risultano manifestamente infondati, sono dichiarati inammissibili; ciò comporta spesso condanne alle spese e, nei casi di colpa nella formazione del ricorso, contributi alla Cassa delle ammende.
- Le prove difensive (es. allegazioni su consegna di documentazione a terzi) devono essere specificamente affrontate nel ricorso di legittimità: l'omessa o generica contestazione dei punti decisivi della motivazione di merito rende il ricorso debole o inammissibile.
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