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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4886/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati, in parte, condannati per vari reati di bancarotta fraudolenta (documentale e distrattiva) relativi al fallimento della "Ital Costruzioni s.r.l. di Moccia Cristina". Moccia contestava: (1) la qualificazione del suo coefficiente soggettivo nella bancarotta documentale, ritenendo che la responsabilità non potesse discendere automaticamente dalla carica di amministratore formale senza prova della sua consapevolezza e dolo specifico; (2) la sua responsabilità per bancarotta distrattiva, sostenendo di non essere consapevole delle distrazioni operate a favore di Arcadu e di altre persone; (3) l'insufficiente motivazione nella valutazione delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante di cui all'art. 219 legge fall.. Bove e Arcadu, con atto unico, deducevano: (i) che la documentazione contabile era stata consegnata al curatore dallo studio professionale e quindi non potevano essere ritenuti responsabili per la bancarotta documentale; (ii) che la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche per Arcadu.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 3/12/2021, ha rigettato il ricorso di Moccia (per infondatezza) e dichiarato inammissibili i ricorsi di Bove e Arcadu. Motivazioni principali: per Moccia la Corte ha ritenuto che gli elementi provati (interlocuzioni della stessa sullo stato delle scritture, la sua qualifica di amministratore di diritto, i benefici ricevuti tramite bonifici e la condotta complessiva) dimostrassero una consapevolezza effettiva dello stato delle scritture e una volontà depauperativa compatibile con la bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva; la valutazione sulla prevalenza o equivalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante ex art. 219 legge fall. rientra nel sindacato del merito e, purché motivata, non è sindacabile in cassazione. I ricorsi di Bove e Arcadu sono stati dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati o generici e non confrontatisi con i passaggi decisivi della sentenza impugnata. Conseguenze economiche: Moccia condannata alle spese processuali; Bove e Arcadu condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la natura della sentenza di primo grado impugnata; usato come riferimento procedurale per la decisione di merito.

  • art. 219 legge fallimentare

    Riferimento all'aggravante prevista dalla legge fallimentare; la Corte ha valutato che le circostanze attenuanti generiche non prevalessero automaticamente sull'aggravante, lasciando la valutazione al giudice di merito se correttamente motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, ancorché sintetica, fosse sufficiente ai sensi dell'art. 133 per l'esercizio del suo potere valutativo.

  • artt. 530 e 533 cod. proc. pen.

    artt. 530 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha però ritenuto i motivi aspecifici e non confrontati con i passi decisivi della sentenza impugnata, valutando dunque i ricorsi inammissibili o infondati.

Massime di principio

  • L'amministratore formale di una società può essere ritenuto responsabile per bancarotta fraudolenta documentale se emerge una "effettiva e concreta consapevolezza" dello stato delle scritture contabili; la sola titolarità formale non esclude la responsabilità quando sia dimostrata una partecipazione o un beneficio che denota volontà depauperativa.
  • La responsabilità per bancarotta distrattiva può essere imputata anche quando le distrazioni siano effettuate tramite conti o società riconducibili ad altri, se l'amministratore ha agevolato o consentito le modalità depauperative (es. cessione delle credenziali di accesso) e vi era consapevolezza della gestione depauperativa.
  • La valutazione sulla prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto ad un'aggravante di legge è sostanzialmente rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione manifesto.
  • In Cassazione i ricorsi generici, che non si confrontano con i passaggi decisivi della motivazione impugnata o che risultano manifestamente infondati, sono dichiarati inammissibili; ciò comporta spesso condanne alle spese e, nei casi di colpa nella formazione del ricorso, contributi alla Cassa delle ammende.
  • Le prove difensive (es. allegazioni su consegna di documentazione a terzi) devono essere specificamente affrontate nel ricorso di legittimità: l'omessa o generica contestazione dei punti decisivi della motivazione di merito rende il ricorso debole o inammissibile.

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