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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21826/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto del Tribunale di Patti che respingeva la sua opposizione allo stato passivo del fallimento, riguardante un credito chirografario di €88.907,50 derivante da un contratto preliminare inadempiuto. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la ricorrente non avesse depositato il progetto di stato passivo richiamato dal provvedimento del giudice delegato, rendendo così impossibile verificare il contenuto della decisione impugnata e la fondatezza delle censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che il procedimento di opposizione allo stato passivo è disciplinato integralmente dagli artt. 98-99 della legge fallimentare (L.fall.) e che non si applicano le regole dell'appello secondo il rito ordinario (quali l'art. 347 c.p.c.). Pertanto la mancata produzione, in ricorso di opposizione, della copia del decreto del giudice delegato non determina in automatico l'improcedibilità o il rigetto dell'opposizione; se il decreto o altri documenti risultano necessari il tribunale deve acquisirli d'ufficio dal fascicolo della procedura o sollecitare le parti a depositarli. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Patti in diversa composizione, che dovrà decidere di nuovo conformandosi al principio affermato; le spese di cassazione sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 99 L.fall.

    secondo comma, indicazione del contenuto del ricorso in opposizione e dei documenti da depositare

    L'art. 99 disciplina il contenuto del ricorso di opposizione allo stato passivo e non impone il deposito obbligatorio immediato del provvedimento del giudice delegato: i documenti necessari possono essere acquisiti fino alla decisione, e il tribunale può acquisirli d'ufficio dal fascicolo della procedura

  • art. 98 L.fall.

    primo e secondo comma, opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo

    Delimita la natura dell'opposizione come rimedio avverso la decisione del giudice delegato sulla ammissione al passivo, procedura incidentale alla formazione del passivo

  • art. 347 c.p.c.

    secondo comma, obbligo dell'appellante di inserire nel fascicolo copia della sentenza impugnata

    La Corte chiarisce che tale precetto, proprio dell'appello ordinario, non trova applicazione piena nel procedimento di opposizione allo stato passivo regolato dall'art. 99 L.fall.; pertanto la mancata allegazione non può automaticamente condurre a decisioni basate solo su tale omissione

  • art. 339 c.p.c.

    discipline sull'appello e sui relativi adempimenti documentali

    Non applicabile al procedimento camerale di opposizione allo stato passivo, sicché la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non determina improcedibilità

  • artt. 90 e 96 L.fall.

    art. 96, quarto comma richiamo alla consultazione del fascicolo della procedura

    Consentono al giudice dell'opposizione di acquisire officiosamente i documenti e i provvedimenti contenuti nell'unico fascicolo della procedura fallimentare necessari per decidere

  • Cass. n. 2677/2012; Cass. n. 19802/2015; Cass. n. 6804/2012; Cass. n. 17086/2016; Cass. n. 23138/2020; Cass. n. 9339/2021

    giurisprudenza citata nel provvedimento per confronto degli orientamenti

    La Corte ricostruisce la giurisprudenza contrastante: alcune sentenze avevano ritenuto applicabile l'art. 347 c.p.c. anche all'opposizione, altre (tra cui le più recenti) hanno escluso tale applicazione e indicato l'acquisizione d'ufficio dal fascicolo come soluzione. La Cassazione aderisce a quest'ultima impostazione

Massime di principio

  • L'opposizione allo stato passivo è disciplinata principalmente dagli artt. 98-99 L.fall. e non si applicano automaticamente le regole dell'appello ordinario (es. art. 347 c.p.c.).
  • La mancata produzione, nel ricorso di opposizione, della copia del decreto del giudice delegato non comporta di per sé improcedibilità o rigetto: il tribunale deve acquisire d'ufficio il provvedimento o sollecitare le parti se quel documento è indispensabile per decidere.
  • Se certi documenti sono già prodotti nel fascicolo della procedura fallimentare, l'opponente deve comunque indicare specificamente quelli di cui intende avvalersi (art. 99, comma 2, n.4); in mancanza il tribunale provvederà d'ufficio alla loro acquisizione.
  • Per massimizzare le possibilità di successo in un'opposizione allo stato passivo: depositare, se possibile, la copia del decreto di esecutività o indicare espressamente nel ricorso i documenti prodotti in sede delegata; se non disponibili, chiedere al tribunale di acquisirli dal fascicolo della procedura.
  • Il giudice non può decidere un'opposizione esclusivamente sulla base dell'omissione formale del deposito di documenti essenziali: deve garantire che il contenuto del provvedimento impugnato sia effettivamente acquisito e valutato prima di pronunciarsi.

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