Sentenza del 14/09/2016 n. 18035 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per imposte suppletive di registro, ipotecarie e catastali, ritenendo indebita l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla L. n. 388/2000, art. 33, comma 3. Secondo l'Ufficio, al momento della compravendita delle aree fabbricabili non era ancora stata stipulata la convenzione di lottizzazione con il Comune. In Cassazione l'Agenzia ha sostenuto, inoltre, che la società non fosse legittimata a impugnare l'avviso, notificato al solo notaio rogante, e che la convenzione dovesse necessariamente precedere l'atto di trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto la legittimazione della società, quale parte sostanziale dell'atto e destinataria degli effetti dell'imposizione, a impugnare l'avviso anche se notificato al solo notaio, il quale è responsabile d'imposta ma non sostituisce le parti contraenti quali soggetti obbligati. Quanto all'agevolazione, la Corte ha stabilito che la convenzione di lottizzazione non deve necessariamente essere stipulata prima della compravendita: è sufficiente che l'immobile sia inserito in uno strumento urbanistico idoneo e che la convenzione, eventualmente successiva, intervenga e l'utilizzazione edificatoria sia realizzata entro il termine quinquennale previsto, nel rispetto della normativa urbanistica. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
Prevede l'agevolazione fiscale per il trasferimento di aree inserite in strumenti urbanistici destinati all'edificazione, subordinandola alla realizzazione dell'intervento edificatorio entro il termine quinquennale.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 3
La sottoscrizione della convenzione di lottizzazione consente l'accesso all'agevolazione, ma la norma non impone che la convenzione sia necessariamente anteriore all'atto di trasferimento.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 10, comma 1, lett. b), 42 e 57
Le parti sostanziali dell'atto restano obbligate al pagamento dell'imposta di registro e possono impugnare l'avviso; la notifica al notaio, quale responsabile d'imposta nell'ambito della registrazione telematica, non esclude la legittimazione delle parti contraenti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 3
La disciplina del processo tributario deve essere applicata in modo da riconoscere la legittimazione processuale al soggetto direttamente inciso dagli effetti sostanziali dell'atto impositivo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
Il notaio che provvede alla registrazione telematica e al versamento dell'imposta assume la posizione di responsabile d'imposta per l'integrazione del versamento, senza diventare l'unico soggetto legittimato a contestare l'imposizione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto i motivi dell'Agenzia sono stati ritenuti infondati.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il contribuente che è parte dell'atto e subisce gli effetti economici dell'avviso può impugnarlo anche quando l'atto sia stato notificato formalmente al solo notaio rogante.
- La responsabilità fiscale del notaio per il versamento o l'integrazione dell'imposta non elimina l'obbligazione sostanziale delle parti contraenti né la loro legittimazione processuale.
- Per le agevolazioni relative ad aree edificabili, la convenzione di lottizzazione non deve necessariamente precedere la compravendita, salvo che la specifica normativa applicabile stabilisca espressamente il contrario.
- L'agevolazione può essere mantenuta se l'area è urbanisticamente destinata all'edificazione, la convenzione o l'approvazione interviene successivamente quando consentito, e l'intervento edificatorio viene realizzato entro il termine previsto, nel rispetto delle norme urbanistiche.
- Il mancato esame espresso di una questione non integra automaticamente omessa pronuncia: può sussistere una decisione implicita quando la soluzione adottata sia incompatibile con la pretesa non esaminata.
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