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Ordinanza

Ordinanza n. 2222/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di rigetto del TAR Toscana e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Il testo non indica in dettaglio i motivi di merito dell’appello, limitandosi a riferire che sono state prospettate plurime questioni da approfondire nella sede propria. A sostegno della cautela, l’appellante ha richiamato genericamente la tutela della libertà di circolazione e della partecipazione alla vita sociale e sportiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. In sede di esame sommario, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevando che nel bilanciamento degli interessi prevale l’interesse pubblico alla pubblica sicurezza. Ha inoltre escluso la configurabilità di un grave e irreparabile pregiudizio, poiché l’appellante non ha allegato un danno specifico e circostanziato e il generico richiamo alla libertà di circolazione e alla partecipazione alla vita sociale e sportiva non è sufficiente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza richiede la ricorrenza dei presupposti cautelari valutati secondo il livello di cognizione sommaria proprio della fase, ferma la possibilità di approfondire le questioni nel giudizio di merito.
  • Il grave e irreparabile pregiudizio non può essere desunto da richiami generici a libertà o interessi personali: l’istante deve allegare un pregiudizio specifico, concreto e circostanziato, causalmente connesso all’esecuzione della decisione impugnata.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla pubblica sicurezza può prevalere sugli interessi individuali allegati dall’appellante, impedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareOrdine e sicurezza pubblica
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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