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Sentenza

Sentenza n. 81/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - della deliberazione n. 539 assunta dalla Giunta della Regione Calabria nella seduta del 31.10.2022, avente ad oggetto “Consorzio “Sibari-Crati”. Liquidazione coatta amministrativa e individuazione Commissario Liquidatore” e del Decreto dirigenziale n. 5349 del 17.5.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Alimentari e Forestazione della Regione Calabria, nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202300021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione regionale che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e individuato il commissario liquidatore, nonché il decreto dirigenziale presupposto

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio originario era stato promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino contro la deliberazione regionale n. 539 del 31 ottobre 2022 e il decreto dirigenziale n. 5349 del 17 maggio 2022. DoValue S.p.A. era intervenuta ad adiuvandum assumendo di essere creditrice del Consorzio sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e sostenendo che gli atti impugnati fossero stati adottati in assenza dei presupposti previsti dall'art. 15, commi 1 e 5-bis, d.l. 98/2011, come modificato dall'art. 12, comma 6-bis, d.l. 77/2021, nonché dall'art. 1 l.r. Calabria n. 12/2006, e fossero viziati da eccesso di potere per perseguimento di una finalità diversa da quella stabilita dalla legge. A seguito dell'interruzione del giudizio per la messa in liquidazione della parte ricorrente, DoValue ha proposto atto di riassunzione ex art. 80 c.p.a. La Regione ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento e, conseguentemente, dell'atto di riassunzione, rilevando che la società non aveva provato né la formazione dello stato passivo né la presentazione della domanda di ammissione al passivo della procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare della Regione e ha dichiarato inammissibile l'atto di riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio. Il Collegio ha affermato che l'intervento ad adiuvandum è consentito soltanto al soggetto titolare di una posizione giuridica qualificata, collegata o dipendente da quella del ricorrente principale, e non a chi disponga di un interesse sufficiente a proporre autonomamente un ricorso. L'interveniente assume lo status di parte accessoria e può esercitare i poteri processuali della parte, compresa la riassunzione ex art. 80 c.p.a., soltanto se l'intervento originario è ammissibile. Nel caso della liquidazione coatta amministrativa, la mera titolarità di un credito non è sufficiente a integrare una posizione differenziata e qualificata: tale posizione si consolida soltanto dopo la formazione dello stato passivo da parte del commissario liquidatore e previa presentazione della domanda di insinuazione al passivo. Poiché DoValue non aveva provato né la formazione dello stato passivo né il deposito della domanda di ammissione, non era legittimata a intervenire ad adiuvandum e, di conseguenza, non poteva riassumere il giudizio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e dei profili interpretativi.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    “quel tipo di intervento che può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale”

    L'intervento ad adiuvandum richiede una posizione giuridica qualificata, collegata o dipendente da quella del ricorrente principale, e non può essere fondato su un interesse meramente fattuale.

  • art. 80 c.p.a.

    Il potere di riassumere il giudizio spetta anche all'interveniente ad adiuvandum, ma solo se questi abbia validamente assunto la qualità di parte accessoria nel processo.

  • artt. 293-316 d.lgs. 14/2019

    La liquidazione coatta amministrativa è disciplinata come procedura concorsuale amministrativa, comprendente la formazione dello stato passivo e la distribuzione dell'attivo ai creditori.

  • artt. 308 ss. d.lgs. 14/2019

    La formazione dello stato passivo costituisce la fase amministrativa necessaria nella quale il commissario liquidatore forma l'elenco dei crediti ammessi.

  • art. 310, comma 2, d.lgs. 14/2019

    L'intervento dell'autorità giudiziaria nella procedura concorsuale è eventuale e riguarda le impugnazioni dello stato passivo e le domande tardive.

  • art. 15, commi 1 e 5-bis, d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Normativa speciale indicata come parametro di legittimità della deliberazione regionale di liquidazione coatta amministrativa; la sentenza non esamina nel merito la relativa violazione.

  • art. 12, comma 6-bis, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021

    Norma modificativa della disciplina speciale richiamata nei motivi, non esaminata nel merito per l'accoglimento della questione processuale.

  • art. 1 l.r. Calabria n. 12/2006

    Parametro normativo regionale richiamato nei motivi di impugnazione, non scrutinato nel merito.

Massime di principio

  • L'intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando il terzo sia titolare di una posizione giuridica qualificata, collegata o dipendente da quella del ricorrente principale; non è sufficiente un interesse di mero fatto né un interesse che consenta di proporre autonomamente una diversa pretesa.
  • L'interveniente ad adiuvandum assume la qualità di parte accessoria e può esercitare i poteri processuali della parte, inclusa la riassunzione ai sensi dell'art. 80 c.p.a., solo se l'intervento originario è ammissibile.
  • Nella liquidazione coatta amministrativa, la mera titolarità di un credito non attribuisce automaticamente al creditore una posizione differenziata e qualificata idonea a fondare l'intervento ad adiuvandum in un giudizio riguardante la procedura.
  • Ai fini della legittimazione del creditore a intervenire in un giudizio amministrativo collegato alla liquidazione coatta amministrativa, occorrono la formazione dello stato passivo da parte del commissario liquidatore e la previa presentazione della domanda di ammissione al passivo.
  • L'inammissibilità originaria dell'intervento ad adiuvandum comporta l'assenza della qualità di parte e, pertanto, l'inammissibilità dell'atto di riassunzione eventualmente proposto dal soggetto interveniente, con conseguente estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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