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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 24010 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, che aveva ritenuto illegittima una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA relativa all'anno 2001. Il credito IVA era stato disconosciuto perché la società non aveva presentato la dichiarazione relativa al 2001, avendo aderito al condono tombale, e lo aveva indicato nella dichiarazione successiva. L'Agenzia ha sostenuto, da un lato, che l'omessa dichiarazione annuale impedisse il trasferimento della detrazione all'anno successivo, salvo il diritto al rimborso; dall'altro, che il condono precludesse la detrazione successiva di un credito non dichiarato nell'annualità condonata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ma solo nei limiti indicati. Ha chiarito che l'omessa dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del credito IVA: il credito può essere riconosciuto se risulta da dichiarazioni periodiche, da regolari versamenti, viene esposto entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo e sono provati i requisiti sostanziali della detrazione, ossia acquisti effettuati da un soggetto passivo IVA, assoggettati a IVA e destinati a operazioni imponibili. Tuttavia, la CTR aveva riconosciuto il credito soltanto sulla base del rispetto del termine biennale, senza verificare l'effettiva esistenza del credito. La Corte ha inoltre stabilito che il condono tombale non incide automaticamente sui crediti IVA, i quali restano contestabili dall'Amministrazione finanziaria. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione deve essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto.

    L'omessa dichiarazione annuale non determina automaticamente la perdita del credito IVA, purché il contribuente dimostri il rispetto dei requisiti sostanziali della detrazione e deduca il credito entro il termine previsto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 55

    Sono richiamati in relazione alla disciplina del credito IVA, della detrazione e dei poteri dell'Amministrazione in caso di omessa dichiarazione.

  • D.P.R. n. 322 del 1988, art. 8

    È richiamato per la disciplina dei termini e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali e dell'esercizio della detrazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9

    La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate.

    Il condono definisce i debiti tributari, ma non rende intangibili i crediti dichiarati o successivamente fatti valere dal contribuente: l'Ufficio conserva il potere di verificarli e contestarli.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17757 del 2016

    La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta ... va riconosciuta ... se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

    Il diritto alla detrazione IVA prevale sugli adempimenti meramente formali quando il credito è sostanzialmente provato e tempestivamente fatto valere.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di maturazione del credito non comporta automaticamente la decadenza dalla detrazione; il contribuente deve però dimostrare concretamente l'esistenza del credito e tutti i requisiti sostanziali.
  • Il rispetto del termine biennale per indicare il credito non è sufficiente da solo: occorre provare che gli acquisti siano stati effettivamente assoggettati a IVA, effettuati da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili.
  • In caso di controllo automatizzato e impugnazione della cartella, il giudice tributario deve valutare nel merito la documentazione del credito, anche se il credito non è stato indicato nella dichiarazione annuale originaria.
  • L'adesione a un condono fiscale estingue o riduce i debiti, ma non consolida automaticamente i crediti IVA del contribuente e non impedisce all'Amministrazione di contestarne l'esistenza o l'ammontare.
  • Quando una sentenza riconosce un credito solo sulla base di elementi formali, senza verificarne la concreta spettanza, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo esame.

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