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Sentenza

Sentenza del 05/03/2020 n. 835 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 basato su indagini bancarie che avevano rilevato versamenti e prelevamenti ritenuti riconducibili a maggiori redditi. L'Ufficio deduceva ultravpetizione e falsa interpretazione dell'art. 32 DPR n.600/73; inoltre inizialmente l'appello era stato dichiarato inammissibile per mancato tempestivo deposito della ricevuta di spedizione, ma la Cassazione ha annullato e rinviato. Il contribuente contestava la legittimità delle indagini per mancata produzione dell'autorizzazione da parte della Direzione Regionale, richiamava la pronuncia della Corte Costituzionale n.228/2014 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.32, comma 1, n.2 per i lavoratori autonomi (escludendo l'automatica applicabilità delle presunzioni bancarie al lavoro autonomo), ed eccepiva che una sentenza relativa al 2005, scaturente dalle medesime indagini, era passata in giudicato rendendo illegittimo il cumulo delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, in diversa composizione e in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della CTP di Cosenza che aveva annullato l'avviso di accertamento. La CTR ha rilevato che l'autorizzazione alle indagini bancarie non è mai stata prodotta dall'Ufficio e, pur riconoscendo che l'avvio delle indagini non richiede la mera esibizione del documento, ha ritenuto necessaria la prova dell'esistenza dell'autorizzazione data l'invasività delle indagini estese su tre anni; inoltre ha ritenuto rilevante la pronuncia della Corte Costituzionale n.228/2014 che ha paralizzato l'impostazione dell'accertamento basato su versamenti e prelevamenti nei confronti di un lavoratore autonomo. Ha altresì osservato che la sentenza favorevole al contribuente per l'anno 2005 è passata in giudicato, rendendo illegittimo il cumulo delle sanzioni. Per tali motivi l'appello è stato respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese (liquidate in complessivi euro 8.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32

    La CTR ha considerato che l'art. 32, nella parte relativa alle presunzioni dalle indagini bancarie, è stato reso sostanzialmente inattuale per i lavoratori autonomi dalla Corte Costituzionale n.228/2014; inoltre la Commissione ha ritenuto che per la legittimità delle indagini bancarie occorra la prova dell'esistenza dell'autorizzazione della Direzione Regionale, data l'invasività delle indagini

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 51

    Richiamato per il quadro normativo delle indagini bancarie in materia IVA; l'ufficio vi aveva fatto riferimento come base normativa delle indagini, mentre la CTR ha osservato la necessità di prova dell'autorizzazione anche rispetto a dette indagini

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38

    Richiamato dall'Ufficio in ordine agli accertamenti per incrementi patrimoniali. La CTR ha però distinto l'accertamento sintetico e quello fondato su indagini bancarie, ritenendo che l'esito favorevole per il 2005 sia idoneo, nel caso concreto, a influire sulle risultanze del 2006 essendo le indagini le medesime (effetto di giudicato 'gemello')

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    L'Ufficio aveva eccepito ultravpetizione (decidere su argomenti non dedotti dalle parti). La CTR ha ritenuto che i primi giudici avevano comunque esaminato e motivato le questioni rilevanti, e che le eccezioni dell'Ufficio non erano fondate alla luce della mancata produzione dell'autorizzazione e delle successive pronunce giurisprudenziali

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 63

    Norma sul 'riassume' della causa davanti alla CTR in seguito al rinvio della Cassazione; il contribuente ha riassunto la causa esercitando tale facoltà

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art.32, comma 1, n.2, DPR 600/73 nella parte in cui applicava automaticamente le presunzioni ricavate dalle indagini bancarie al lavoro autonomo. La CTR ha ritenuto tale pronuncia determinante per invalidare l'impostazione dell'accertamento nel caso del contribuente (lavoratore autonomo)

Massime di principio

  • La mancata produzione in giudizio dell'autorizzazione alle indagini bancarie non è automaticamente sanata: il giudice può richiedere la prova dell'esistenza dell'autorizzazione e dichiarare illegittime le indagini se la mancanza è materiale e ha arrecato concreto pregiudizio, soprattutto quando le indagini sono invasive e pluriennali.
  • Dopo la Corte Costituzionale n.228/2014, le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie non possono essere applicate automaticamente ai lavoratori autonomi; bisogna distinguere tra imprenditore e lavoratore autonomo e valutare caso per caso l'uso di versamenti e prelevamenti come base di accertamento.
  • Se una sentenza favorevole al contribuente relativa alla stessa indagine è passata in giudicato per una annualità 'gemella', può ostare alla legittima applicazione di censure accessorie (es. cumulo delle sanzioni) per altre annualità derivanti dalle stesse indagini.
  • L'onere probatorio nelle indagini bancarie rimane critico: l'Amministrazione può fondare l'accertamento sulle movimentazioni, ma il contribuente deve fornire giustificazioni precise e documentali per dimostrarne l'estraneità all'attività imponibile; tuttavia la portata di tale onere può essere influenzata da pronunce costituzionali e di legittimità.
  • Le questioni procedurali (es. tempestività della produzione di documenti, deposito delle ricevute postali) possono incidere sull'ammissibilità degli atti, ma la Corte di Cassazione può rimettere la questione alla CTR quando esistano probanti elementi di tempestività (timbri postali, distinte di spedizione).
  • Quando l'Ufficio rettifica gli importi in corso di giudizio alla luce di sopravvenute pronunce, è comunque necessario che dimostri le autorizzazioni e i presupposti istruttori originari; la semplice ricalcolazione non supplisce alla mancata prova dell'atto autorizzatorio

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