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Sentenza

Sentenza n. 1023/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento, della Determinazione Direttoriale n. DPF/121 del 13.12.2022 del Dipartimento Sanità, Ufficio Supporto, affari generali e legali della Regione Abruzzo, recante “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi - ” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui la determinazione direttoriale DPF/105 del 28/10/2022 con la quale è stata costituita una specifica Commissione per l’attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e dei provvedimento adottati dalla predetta Commissione, le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie con le quali è stata effettuata la certificazione e la ricognizione dei fatturati relativi agli anni 2015-2018 per i dispositivi medici e dei relativi allegati (ASL 01 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI: Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; ASL03: PESCARA: Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; ASL04: TERAMO: Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”), la relazione rimessa con nota prot.n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonché per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.7.2023: per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202216561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di individuazione dell'impresa quale soggetto obbligato al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti ministeriali e interistituzionali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo che, nell'attuazione della disciplina sul payback dei dispositivi medici, ha individuato le aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, le circolari ministeriali, gli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome, gli atti delle aziende sanitarie relativi alla certificazione e ricognizione dei fatturati, nonché gli ulteriori atti procedimentali. Con motivi aggiunti è stata riproposta l'impugnazione ed è stata formulata domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la disciplina dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. In udienza la ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento ridotto e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente, secondo cui era stato effettuato il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta, ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulle impugnazioni e sulla domanda risarcitoria. Il giudizio è stato quindi definito senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti del payback. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa

    È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano oggetto degli atti impugnati.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici

    È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni applicabili agli obblighi relativi agli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e, nel caso concreto, ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in epigrafe quale disposizione processuale applicata al procedimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio concernente gli obblighi di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l'impresa versa la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta e dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti applicativi e presupposti della disciplina sul payback, quando il pagamento previsto dalla normativa sopravvenuta abbia definito la posizione obbligatoria dell'impresa.
  • In presenza della definizione sopravvenuta della posizione sostanziale e della dichiarazione di carenza di interesse resa dalla parte ricorrente, le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'andamento del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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