Cassazione Civile, Ordinanza n. 25180/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una Regione per ottenere la restituzione di somme che assumeva indebitamente pagate a una casa di cura privata a fronte di prestazioni sanitarie rese nel biennio 1993-1994 nell'ambito di un rapporto convenzionale. La Regione sosteneva che, all'esito di una revisione amministrativo-contabile effettuata anni dopo, fossero emerse irregolarità e pagamenti eccedenti, anche per prestazioni non rimborsabili o estranee alla convenzione. La struttura sanitaria resistette eccependo, tra l'altro, nullità dell'atto, difetto di giurisdizione, prescrizione, giudicato esterno e difetto di legittimazione passiva, e propose domanda riconvenzionale per il saldo di competenze ancora asseritamente dovute; intervenne altresì la banca cessionaria del credito. In appello la casa di cura ottenne la riforma della sentenza di primo grado: la Corte territoriale ritenne improponibile la ripetizione di indebito perché la mancata opposizione a due decreti ingiuntivi relativi ai saldi delle fatture aveva determinato giudicato sostanziale sul rapporto dare-avere, non superabile in assenza di fatti successivi idonei a privare di causa i pagamenti. La Regione ricorse per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello della casa di cura, che secondo la Regione non avrebbe censurato tutte le rationes decidendi del primo giudice sull'eccezione di giudicato; 2) violazione dell'art. 647 c.p.c. per aver attribuito efficacia di giudicato a un decreto ingiuntivo non opposto senza attestato di esecutorietà; 3) violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. per l'attribuzione di efficacia di giudicato ai decreti ingiuntivi. La resistente spiegò ricorso incidentale, deducendo difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, in subordine, vizi della decisione sul rigetto della domanda riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Regione. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, il primo motivo perché la ricorrente non aveva trascritto in modo sufficiente il contenuto del motivo di appello della controparte e, inoltre, la motivazione del primo giudice richiamata non costituiva una ratio autonoma non censurata; ha poi respinto i motivi secondo e terzo, affermando che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale sul credito, sul rapporto e sul titolo, precludendo ulteriori contestazioni su fatti anteriori non dedotti con l'opposizione. La Corte ha osservato che la Regione non aveva allegato di avere opposto i decreti e che, per di più, in appello aveva espressamente riconosciuto l'esistenza del giudicato sostanziale, limitandosi a sostenere erroneamente che fosse superato da sopravvenienze. Il ricorso incidentale della casa di cura è stato dichiarato assorbito. La Regione è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
È la norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti rispettivamente come nullità della sentenza e violazione di legge.
art. 647 c.p.c.
Il richiamo alla norma non basta a superare l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, se non viene allegata e dimostrata l'effettiva opposizione o altro elemento idoneo a impedire il giudicato.
art. 2697 c.c.
La parte che contesta il giudicato o l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non può limitarsi a deduzioni astratte, dovendo allegare e provare i fatti impeditivi della preclusione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto preclude il riesame del credito, del rapporto e del titolo, nonché dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi anteriori non dedotti con l'opposizione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama in via analogica la regola per cui la prova del giudicato richiede la produzione del provvedimento munito della certificazione del passaggio in giudicato, salvo ammissione esplicita della controparte.
art. 365 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla specialità della procura per il ricorso per cassazione.
art. 83 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla specialità della procura per il ricorso per cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
Fondamento della statuizione sull'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998
Richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie in materia di concessione di pubblici servizi.
art. 7 L. n. 205 del 2000
Richiamato dalla ricorrente incidentale come fonte della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010
Richiamato dalla ricorrente incidentale quale disciplina attuale della giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro del vizio di motivazione apparente o insufficiente sulla domanda riconvenzionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione dedotto per error in procedendo il ricorrente deve rispettare l'autosufficienza, riportando in modo puntuale il contenuto dell'atto o del motivo processuale censurato; non è sufficiente un generico rinvio agli atti di merito.
- L'omessa opposizione a un decreto ingiuntivo determina il giudicato sostanziale sul credito azionato, sul rapporto sottostante e sul titolo, con preclusione di ogni ulteriore esame delle ragioni poste a fondamento della domanda monitoria.
- Il giudicato formatosi su decreto ingiuntivo preclude anche la deduzione, in un giudizio successivo, di fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori al ricorso monitorio se non dedotti con l'opposizione.
- La parte che invochi la mancanza di giudicato o la non opponibilità della preclusione non può limitarsi a contestazioni formali, ma deve allegare e provare circostanze idonee a escludere la definitività del provvedimento o a dimostrare una diversa portata oggettiva del titolo.
- Qualora la parte abbia espressamente riconosciuto in giudizio l'esistenza del giudicato sostanziale, tale ammissione rafforza la preclusione e rende ancora meno persuasiva ogni successiva contestazione in sede di legittimità.
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