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Sentenza

Sentenza n. 3143/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 nonchè per l'annullamento Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonchè per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GU il 15 settembre 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” nonchè del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GU il 15 settembre 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Qure S.r.l. il 5/1/2023: - del provvedimento della Regione Lombardia, Protocollo numero G1.2022.0045507 del 11/11/2022, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto la richiesta della quota di ripiano per l'anno 2018 in danno della società ricorrente; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché per l'annullamento; - per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Qure S.r.l. il 18/1/2023: - della Determinazione della Regione Abruzzo, Protocollo numero DPF/121 del 13/12/2022, pubblicata in pari data sul sito della Regione, avente ad oggetto la richiesta della quota di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in danno della società ricorrente, nonché per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati.

Giustizia amministrativa202300174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di imputazione alla società della quota di payback per gli anni 2015-2018, inclusa la richiesta della Regione Abruzzo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato i provvedimenti ministeriali e regionali adottati in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, concernenti l'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e la conseguente determinazione e ripartizione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici. In particolare, sono stati contestati il decreto ministeriale recante le linee guida e i provvedimenti regionali con i quali è stata richiesta alla società la quota di payback, dapprima dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte e, con motivi aggiunti, dalla Regione Abruzzo. La società ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ai provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato e documentato di avere versato alla Regione Abruzzo la quota ridotta del 25 per cento degli importi richiesti per gli anni 2015-2018, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 prevede, per gli anni 2015-2018, che il versamento integrale della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi dovuti. La società ha prodotto la documentazione del pagamento e la Regione Abruzzo ha depositato l'attestazione dell'avvenuto versamento. Ricorrendo quindi il presupposto normativo sopravvenuto, il giudice ha ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione delle peculiarità delle sopravvenienze e delle modalità di definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al superamento dei tetti di spesa.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    È richiamato quale fondamento normativo degli interventi attuativi relativi al superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa ...

    Il pagamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione di ripiano per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi concernenti i relativi provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato nell'epigrafe quale disposizione processuale applicata.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa estingue l'obbligazione sostanziale controversa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, il pagamento effettuato dal soggetto obbligato secondo le modalità previste dalla nuova disciplina determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulle impugnazioni relative a tale obbligazione.
  • Per gli obblighi di payback dei fornitori di dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali estingue l'obbligazione originaria e comporta la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro tali provvedimenti.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente alla disciplina sopravvenuta può essere dichiarata sulla base della documentazione del pagamento prodotta dalla parte e dell'attestazione dell'amministrazione destinataria del versamento.
  • Quando il giudizio si definisce per effetto di una sopravvenienza normativa che modifica e consente di estinguere l'obbligazione controversa, le spese possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della sopravvenienza e delle modalità di definizione della causa.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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