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Sentenza

Sentenza n. 2169/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 119/2025 emessa dal Tribunale di Pavia sez. Lavoro in data 04.03.2025, pubblicata in pari data, avente ad oggetto carta del docente.

Giustizia amministrativa202503589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00 per carta del docente relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, notificata il 4 marzo 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere € 1.000,00 per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 della carta del docente. Nonostante la notifica del titolo, l'amministrazione non ha eseguito il pagamento, neppure parziale. Il ricorso è stato notificato e depositato il 25 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'importo del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che l'amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L'assenza di contestazioni sull'an e sul quantum del credito ha confermato la fondatezza della domanda. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere all'esecuzione entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di un titolo esecutivo; decorso tale termine senza pagamento, può essere proposta l'azione di ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il mancato pagamento di una somma dovuta in base a una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata e non contestata dall'amministrazione, integra inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che si costituisce senza contestare né l'esistenza né l'importo del credito e senza documentare l'avvenuto pagamento non può impedire l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di eseguire il giudicato senza compenso quando l'attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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