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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35382/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da domande risarcitorie proposte da dipendenti della scuola statale che avevano prestato servizio per più anni mediante una reiterazione di contratti a tempo determinato con il Ministero, lamentando l'illegittimità dell'abuso del termine e chiedendo il ristoro del danno da precarizzazione. In appello il Ministero ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale ha ritenuto che, per una delle cause riunite, la successiva immissione in ruolo degli interessati tramite procedure selettive e/o ai sensi della L. n. 107/2015 fosse sufficiente a rimuovere le conseguenze dell'abuso, escludendo un ulteriore danno in difetto di specifiche allegazioni. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con sei motivi: 1) estinzione del giudizio di appello per tardivo/irregolare deposito cartaceo dell'atto di riassunzione, che avrebbe dovuto essere telematico; 2) estinzione dell'intero giudizio riunito per mancata riassunzione di tutti i procedimenti e nullità della sentenza per decisione in causa estinta; 3) violazione delle regole sulle preclusioni in appello, per avere la Corte esaminato la sopravvenuta immissione in ruolo senza specifico motivo di appello e senza considerare l'eccezione di inammissibilità; 4) violazione dei principi sul diritto al risarcimento del danno da abuso di contratti a termine nel settore scolastico; 5) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione di una misura risarcitoria/indennitaria quando vi sia stata immissione in ruolo; 6) questione di legittimità costituzionale dell'esclusione di tale tutela rispetto agli artt. 3 e 117 Cost. in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto: infondato il primo motivo perché il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione in luogo del deposito telematico integra una mera irregolarità, non sanzionata da nullità espressa; infondato il secondo motivo perché, nelle cause scindibili riunite, la riassunzione tempestiva del processo riunito vale per tutte le cause, mentre la mancata notifica ad alcune parti non determina estinzione parziale dell'intero giudizio ma impone, al più, la rinnovazione della notifica; inammissibile il terzo motivo perché la sopravvenuta immissione in ruolo è un fatto che può essere introdotto senza formalismi, non essendo né domanda riconvenzionale né eccezione in senso stretto; inammissibili il quarto, quinto e sesto motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione d'appello era conforme alla giurisprudenza di legittimità e non emergevano ragioni per mutarla o per sollevare nuove questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. Le spese sono state compensate per la complessità della materia e l'evoluzione giurisprudenziale; è stato inoltre posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    la riassunzione deve avvenire nel termine semestrale; nel caso di cause scindibili riunite la riassunzione del processo riunito vale per tutte le cause confluite nel procedimento

  • art. 156 c.p.c., comma 1

    la difformità dal modello legale dell'atto di riassunzione è una mera irregolarità se manca una espressa comminatoria di nullità

  • art. 291 c.p.c.

    in caso di mancata notifica dell'atto di riassunzione ad alcune parti, va ordinata la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio

  • artt. 50 e 307 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere l'estinzione del processo e la nullità della sentenza, ma la censura è stata disattesa

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione alle preclusioni dell'appello, ma la Corte ha ritenuto deducibile il fatto sopravvenuto dell'immissione in ruolo senza formalismi

  • art. 345 c.p.c.

    non ostacola la deduzione della sopravvenuta immissione in ruolo, trattandosi di fatto e non di eccezione in senso stretto

  • art. 346 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente alla deduzione del fatto sopravvenuto

  • art. 360, co.1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    i motivi sono inammissibili quando la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non vi sono ragioni per mutamento o rimessione

  • art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012, n. 221

    invocato per sostenere l'obbligo di deposito telematico dell'atto di riassunzione endoprocedimentale

  • L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1

    richiamata per la stabilizzazione/immissione in ruolo dei dipendenti della scuola come fatto rilevante ai fini dell'esclusione del danno ulteriore

  • L. 11 febbraio 1992, n. 124, art. 4, comma 1

    richiamata nei motivi come base normativa dell'abusiva reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico

  • Direttiva 1999/70/CE

    evocata per sostenere la necessità di una misura effettiva e proporzionata a sanzione dell'abuso del termine anche in caso di immissione in ruolo

  • Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata ai fini del principio di effettività e del divieto di abuso nella reiterazione dei contratti a termine

  • art. 3 Cost.

    invocato sotto il profilo della parità di trattamento rispetto alla tutela risarcitoria

  • art. 117, primo comma, Cost.

    invocato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell'importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo riunito tra cause scindibili, la riassunzione tempestiva del procedimento interrotto impedisce l'estinzione dell'intero giudizio; la mancata notificazione dell'atto ad alcune parti non travolge la riassunzione, ma impone la rinnovazione della notifica.
  • La difformità del deposito dell'atto di riassunzione rispetto al canale telematico richiesto dalla disciplina del PCT non determina, di per sé, nullità se la norma non prevede espressamente la sanzione.
  • La sopravvenuta immissione in ruolo o stabilizzazione del lavoratore è un fatto deducibile in appello senza i formalismi propri delle eccezioni in senso stretto o delle domande nuove.
  • In materia di abuso nella reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, la stabilizzazione può essere considerata misura idonea a neutralizzare le conseguenze dell'abuso, salvo specifiche allegazioni di danni ulteriori.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte e non emergono ragioni per un suo mutamento o per una rimessione pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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