Cassazione Civile, Ordinanza n. 21695/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione IRAP 2015 di una società confidi, l'Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento per il recupero della maggiore IRAP ritenuta dovuta, applicando l'aliquota regionale toscana maggiorata. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR Toscana rigettava l'appello dell'Ufficio, ritenendo corretta l'aliquota ordinaria. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 10 d.lgs. 446/1997, dell'art. 5 L.R. Toscana 64/2006 e dell'art. 13 d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003, sostenendo che i confidi sono enti commerciali e che la normativa regionale avrebbe previsto la maggiorazione dell'aliquota IRAP in ragione dell'attività svolta (codice Ateco), non dell'inquadramento soggettivo, con conseguente applicabilità dell'aliquota del 5,25% o comunque della maggiorazione prevista per i soggetti che al 31.12.2006 scontavano il 4,40%.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha disatteso preliminarmente la richiesta di riunione ad altri ricorsi, osservando che alcuni erano già definiti e che l'ultimo pendente era fissato alla medesima adunanza camerale. Nel merito ha dato continuità all'orientamento secondo cui i confidi non rientrano tra i soggetti destinatari dell'incremento IRAP previsto dall'art. 5 L.R. Toscana 64/2006: la nota all'allegato A limita la maggiorazione ai soggetti per i quali al 31.12.2006 risultava già applicata l'aliquota del 4,40%, cioè banche, enti e società finanziarie e imprese assicurative, mentre i confidi restano assoggettati all'aliquota ordinaria del 4,25%. La normativa nazionale, che qualifica i confidi come enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi ma impone per l'IRAP il metodo di cui all'art. 10 d.lgs. 446/1997, conferma la loro distinzione rispetto agli intermediari finanziari di cui agli artt. 6 e 7. Anche la risoluzione AE n. 5/E del 2015 e le istruzioni del modello IRAP 2015 sono state lette nel senso che per i confidi non si applica l'aliquota maggiorata prevista per i soggetti dell'art. 6. Il ricorso è stato dunque respinto; le spese sono state compensate per la complessità della materia e per il recente consolidarsi dell'orientamento, senza applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
richiamato come base del controllo formale che aveva condotto all'emissione della cartella di pagamento
artt. 6, 7 e 10 d.lgs. 446/1997
la Corte li considera il quadro di riferimento IRAP che distingue gli intermediari finanziari/bancari/assicurativi dai confidi; per questi ultimi vale il metodo di cui all'art. 10 per la base imponibile, ma non il regime applicabile ai soggetti degli artt. 6 e 7
art. 5 L.R. Toscana n. 64/2006
prevede l'incremento dell'aliquota IRAP secondo l'allegato A, ma la nota esplicativa limita la maggiorazione ai soggetti che già al 31.12.2006 scontavano il 4,40%
art. 13 d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003
i commi 45 e 47 qualificano i confidi come enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi ma impongono per l'IRAP il calcolo del valore della produzione netta secondo l'art. 10 d.lgs. 446/1997; ciò conferma la loro peculiare disciplina e la loro distinzione dagli intermediari di cui agli artt. 6 e 7
art. 16 d.lgs. 446/1997
ricordato per la facoltà regionale di aumentare l'aliquota base dell'IRAP, che però deve essere letta alla luce delle categorie di soggetti effettivamente interessate dalle precedenti maggiorazioni regionali
art. 2 L.R. Toscana n. 43/2002
ha disposto l'aumento dell'aliquota al 4,40% per banche, enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, escludendo i confidi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 273 c.p.c.
invocato per la riunione dei ricorsi, ma la Corte ha escluso la necessità di riunione per le ragioni processuali indicate
Massime di principio
- Quando una legge regionale prevede una maggiorazione IRAP collegata a una precedente aliquota già applicata a determinate categorie di soggetti, la maggiorazione non si estende automaticamente a categorie diverse solo perché riconducibili a un medesimo settore economico in senso ampio.
- La qualificazione di un soggetto come ente commerciale ai fini delle imposte sui redditi non comporta, di per sé, l'assimilazione ai fini IRAP agli intermediari finanziari, bancari o assicurativi ai fini dell'aliquota applicabile.
- Per interpretare l'ambito soggettivo di una maggiorazione d'imposta regionale occorre leggere congiuntamente norma regionale, nota esplicativa, disciplina nazionale di settore e, se pertinente, la prassi amministrativa, evitando applicazioni estensive non sorrette da un espresso richiamo normativo.
- Se la prassi dell'amministrazione finanziaria e le istruzioni ministeriali escludono per una certa categoria l'aliquota maggiorata prevista per i soggetti dell'art. 6 d.lgs. 446/1997, tale indicazione rafforza l'interpretazione restrittiva della norma regionale, specie quando la categoria gode di un regime IRAP peculiare per la determinazione della base imponibile.
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