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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del diniego prot. n. 0082185/2023 del 20.07.2023 opposto sulla richiesta di permesso di costruire presentata per l'ampliamento (ex LR n. 14/09 e ss.mm.ii.) con modifiche interne e di prospetto di un'unità abitativa sita in Brindisi; - di qualsiasi atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare: del parere dirigenziale n. 7 del 04.07.2023 trasfuso nel diniego e della nota prot. n. 33236 del 21.03.2023 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; e per la condanna dell'Amministrazione intimata, ai sensi degli artt. 30, comma 1 e 34, comma 1 lett. c) c.p.a., al rilascio del permesso di costruire negato.

Giustizia amministrativa202301069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per l'ampliamento di un'unità abitativa, con modifiche interne e di prospetto, richiesto ai sensi del Piano Casa regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del permesso di costruire e gli atti presupposti, chiedendo anche la condanna dell'amministrazione al rilascio del titolo edilizio. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 1 e 2 della l.r. Puglia n. 38/2021 e dell'art. 5 della l.r. Puglia n. 14/2009, nonché violazione dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione; ulteriori analoghe censure con riguardo alla disciplina del Piano Casa e all'art. 21-nonies; violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e insufficienza della motivazione. In particolare, il ricorrente sosteneva che la pratica dovesse considerarsi un rapporto procedimentale esaurito prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della proroga del termine per la presentazione delle istanze prevista dalla l.r. Puglia n. 38/2021.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la domanda non fosse completa in ogni suo elemento entro il termine previsto dall'art. 7, comma 1, della l.r. Puglia n. 14/2009, sicché il rapporto procedimentale non poteva qualificarsi come esaurito alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023. In particolare, il parere dirigenziale del 20 dicembre 2022 era favorevole con prescrizioni e subordinava l'esito alla trasmissione di ulteriore documentazione, incluso il rispetto delle condizioni relative all'ampliamento volumetrico; il ricorrente non aveva dimostrato di avere adempiuto a tale incombente. Il pagamento degli oneri concessori non era idoneo a supplire alle carenze documentali. Sono state quindi respinte anche le censure relative all'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. Il richiamo all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990 è stato ritenuto inconferente, perché il Comune non aveva esercitato un potere di riesame o di autotutela, ma aveva adottato il diniego nell'esercizio dell'ordinaria amministrazione attiva. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990: la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, essendo sufficiente che emerga la considerazione complessiva delle osservazioni nella formazione della decisione. Il ricorrente non aveva comunque indicato circostanze o documenti idonei a condurre a un diverso esito. Le ulteriori censure sono state giudicate generiche e indimostrate. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, l.r. Puglia n. 14/2009

    Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzabili solo se la scia in alternativa al permesso di costruire o l’istanza di rilascio di permesso di costruire risultano presentate complete in ogni loro elemento entro il 31.12.2021.

    La domanda deve essere completa in ogni suo elemento entro il termine previsto; una pratica documentalmente incompleta non costituisce rapporto esaurito e non può beneficiare della disciplina temporale invocata.

  • art. 2 l.r. Puglia n. 38/2021

    La disposizione aveva prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle istanze previsto dalla disciplina regionale del Piano Casa; la sua dichiarazione di illegittimità costituzionale è richiamata quale presupposto del diniego.

  • art. 20 d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione non è utilmente invocabile quando la domanda edilizia risulti incompleta e non siano stati assolti gli adempimenti documentali richiesti dall'amministrazione.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La disciplina dell'annullamento d'ufficio non si applica quando l'amministrazione non esercita un potere di riesame, ma definisce negativamente l'originaria istanza nell'esercizio dell'attività amministrativa attiva.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il provvedimento finale non deve confutare analiticamente tutte le osservazioni del destinatario del preavviso di rigetto; è sufficiente che dalla motivazione risulti che esse siano state considerate nel loro complesso.

  • art. 30, comma 1, c.p.a.

    La domanda risarcitoria accessoria non può trovare accoglimento in assenza di illegittimità dell'azione amministrativa.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La richiesta di condanna al rilascio del titolo edilizio è stata respinta quale conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale che subordina la realizzabilità degli interventi edilizi alla presentazione dell'istanza entro un termine, la domanda deve essere completa in ogni suo elemento entro la scadenza; la mera presentazione dell'istanza non è sufficiente se restano da produrre documenti essenziali richiesti dall'amministrazione.
  • Il pagamento degli oneri concessori non sana né sostituisce le carenze documentali della domanda di permesso di costruire e non è sufficiente a rendere esaurito il relativo rapporto procedimentale.
  • L'art. 21-nonies della l. n. 241/1990 riguarda l'esercizio dell'autotutela decisoria e non è applicabile al diniego adottato dall'amministrazione in sede di esame originario dell'istanza edilizia, senza precedente provvedimento favorevole da riesaminare.
  • In presenza di un preavviso di rigetto, la motivazione del provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, ma deve consentire di comprendere che le osservazioni siano state valutate complessivamente e perché non siano state ritenute idonee a modificare l'esito del procedimento.
  • La domanda di rilascio del permesso di costruire presuppone una pratica istruttoriamente completa; in mancanza, non può essere riconosciuto il diritto alla conclusione favorevole né può essere ordinato al Comune il rilascio del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleAutotutela decisoria

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