Regolamento (UE) 2020/1118
Regolamento delegato (UE) 2020/1118 della Commissione del 27 aprile 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (CE) n. 785/2004 per allineare i requisiti assicurativi minimi alla revisione dei limiti di responsabilità previsti dalla convenzione di Montreal. L’intervento riguarda esclusivamente bagagli e merci, elevando le coperture minime a 1.288 DSP per passeggero per i bagagli e a 22 DSP per chilogrammo per le merci nelle operazioni commerciali. La modifica si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Adeguamento dei requisiti assicurativi minimi per la responsabilità dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili per bagagli e merci.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili soggetti al regolamento (CE) n. 785/2004, limitatamente alla copertura assicurativa minima relativa alla responsabilità per bagagli e merci nelle operazioni commerciali. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non interviene sulla responsabilità per le persone, per la quale i livelli minimi già risultavano superiori ai limiti rivisti della convenzione di Montreal.
Modifica dei requisiti assicurativi per vettori aerei ed esercenti di aeromobili
Il regolamento delegato (UE) 2020/1118 interviene sul regolamento (CE) n. 785/2004 per adeguare i requisiti assicurativi minimi ai limiti di responsabilità aggiornati della convenzione di Montreal. Il legislatore europeo richiama il fatto che i limiti internazionali sono stati rivisti dall’ICAO a seguito dell’aumento del coefficiente inflattivo e che l’aggiornamento è entrato in vigore il 28 dicembre 2019.
Contesto e finalità
La base giuridica è l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 785/2004. Nei considerando si precisa che il regolamento del 2004 aveva già fissato requisiti assicurativi minimi idonei a coprire la responsabilità derivante dalla convenzione di Montreal, conclusa dalla Comunità con decisione 2001/539/CE del Consiglio. La revisione dei limiti di responsabilità impone ora un aggiornamento tempestivo delle coperture minime per evitare scostamenti rispetto al quadro internazionale.
Ambito materiale della modifica
L’intervento non riguarda l’intero impianto del regolamento (CE) n. 785/2004, ma soltanto l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, relativi alla responsabilità per bagagli e merci nelle operazioni commerciali. Il considerando 6 chiarisce che, per la responsabilità verso le persone, i requisiti assicurativi minimi già previsti dal regolamento europeo restano significativamente superiori ai limiti rivisti della convenzione di Montreal e non necessitano quindi di modifica.
Nuovi importi minimi assicurativi
L’articolo 1 sostituisce integralmente i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 785/2004:
- per i bagagli, la copertura assicurativa minima è fissata a 1.288 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali;
- per le merci, la copertura assicurativa minima è fissata a 22 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali.
Effetti pratici per gli operatori
Per vettori aerei ed esercenti di aeromobili, la modifica comporta l’obbligo di verificare che le polizze o le garanzie equivalenti siano allineate ai nuovi minimi europei per bagagli e merci. Il rinvio ai DSP consente di mantenere il collegamento con il parametro internazionale utilizzato dalla convenzione di Montreal.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento della copertura minima per i bagagli
L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 785/2004 è sostituito: la copertura assicurativa minima per la responsabilità riguardo ai bagagli è fissata a 1.288 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.
Adeguamento della copertura minima per le merci
L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 785/2004 è sostituito: la copertura assicurativa minima per la responsabilità riguardo alle merci è fissata a 22 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali.
Ragioni dell’intervento normativo
La modifica risponde all’aggiornamento dei limiti di responsabilità della convenzione di Montreal, rivisti dall’ICAO in seguito al superamento della soglia del 10% del coefficiente inflattivo accumulato dal 30 dicembre 2009. Il regolamento precisa che i nuovi limiti sono entrati in vigore il 28 dicembre 2019.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 apr 2020Regolamento (UE) 2020/579
- Regolamento · 27 apr 2020Regolamento (UE) 2020/580
- Regolamento · 27 apr 2020Regolamento (UE) 2020/581
- Regolamento · 27 apr 2020Regolamento (UE) 2020/585
- Regolamento · 27 apr 2020Regolamento (UE) 2020/989
- Regolamento · 27 apr 2020Regolamento (UE) 2020/1058
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →