Sentenza n. 1788/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del giudizio di NON idoneità del ricorrente per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, quinto quadrimestre, nel settore concorsuale 06/G1 – “Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile” (bandito con d.d. n. 1796 del 27 ottobre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 31 ottobre 2025 per il periodo di 60 giorni previsto dall’art. 8, comma 9, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, non notificato; - dei verbali di Commissione nn. 2 e 3 di valutazione del ricorrente; - del verbale di Commissione n. 4 di conclusione della selezione relativamente ai candidati per la I fascia; - della graduatoria degli idonei e inidonei; - del provvedimento di approvazione degli atti della predetta Commissione nonché del giudizio definitivo, anch’essi tutti pubblicati sul sito del Ministero in data 31 ottobre 2025, con i quali è stato giudicato NON idoneo il ricorrente per l’abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia nel settore 06/G1; - di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale ivi compreso, ove occorra e per quanto di utilità, dei giudizi individuali dei commissari, la scheda di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli posseduti dal ricorrente (ove esistente) e i relativi verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui si dichiara la non idoneità del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, con i verbali e gli atti della Commissione relativi alla valutazione delle pubblicazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato ASN)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già professore di seconda fascia in Pediatria, ha impugnato il giudizio unanime di non idoneità conseguito nella procedura di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 06/G1. La Commissione aveva dato atto del superamento delle tre soglie ministeriali e del raggiungimento di sette criteri definiti dalla Commissione, ma aveva ritenuto non sufficiente la produzione scientifica e, in particolare, non riconosciuto un profilo di rilievo internazionale né una piena maturità scientifica. Con un unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto carenza, insufficienza, contraddittorietà e apoditticità della motivazione, sostenendo che la Commissione si fosse limitata a richiamare genericamente i criteri dell'art. 4 del d.m. n. 120/2016 e ad affermare il basso impatto e la scarsa collocazione editoriale delle riviste, senza esaminare concretamente il contenuto, la qualità, l'originalità e l'innovatività delle singole pubblicazioni. È stato inoltre dedotto un errore nella valutazione della reale collocazione editoriale delle riviste.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Pur riconoscendo che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche implica ampia discrezionalità tecnica, il Collegio ha ritenuto sindacabile la carenza motivazionale del giudizio. La motivazione della Commissione, limitata all'affermazione secondo cui la produzione era pubblicata prevalentemente su riviste a basso impatto, priva di collaborazioni internazionali e caratterizzata da limitato carattere innovativo e grado di originalità, è stata ritenuta generica, stereotipata e apodittica. Il mero richiamo ai criteri dell'art. 4 del d.m. n. 120/2016 non spiegava perché le singole pubblicazioni fossero di qualità non elevata, poco originali o scientificamente insufficienti, né consentiva di ricostruire il percorso logico seguito dalla Commissione. Il giudizio di non idoneità è stato pertanto annullato in parte qua, limitatamente alla valutazione negativa delle pubblicazioni. L'amministrazione è stata ordinata a riesaminare la posizione del candidato tramite una Commissione in diversa composizione, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di cui trenta per la nomina della nuova Commissione e sessanta per la formulazione del nuovo giudizio, rivalutando le pubblicazioni alla luce dei rilievi del TAR. Le ulteriori doglianze sono state assorbite e le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Prevede il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda ai regolamenti le modalità di svolgimento della procedura.
art. 4 d.P.R. 95/2016
Disciplina le modalità della procedura di abilitazione e demanda al Ministero la determinazione di criteri, parametri e indicatori per la valutazione scientifica.
art. 3 d.m. MUR 7 giugno 2016, n. 120
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
Impone alla Commissione di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, verificando per la prima fascia la piena maturità scientifica, la qualità e l'originalità dei risultati e il riconoscimento della posizione del candidato nel panorama della ricerca anche internazionale.
art. 4 d.m. MUR 7 giugno 2016, n. 120
La Commissione deve valutare, tra l’altro, la coerenza, l’apporto individuale, la qualità della produzione scientifica, la collocazione editoriale, il numero e il tipo delle pubblicazioni, la continuità della produzione e la rilevanza nel settore concorsuale.
I criteri di valutazione devono essere applicati mediante una concreta e comprensibile disamina della produzione scientifica; il loro mero richiamo non sostituisce la motivazione sulle singole pubblicazioni e sui relativi parametri.
art. 6 d.m. MUR 7 giugno 2016, n. 120
La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che ... vantino pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata».
La valutazione complessiva della qualità delle pubblicazioni è condizione per l'abilitazione, ma deve essere sorretta da una motivazione effettiva e verificabile circa originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca e impatto nella comunità scientifica.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito dell'udienza cautelare, quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza, imponendo nel caso concreto il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione entro un termine determinato.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il superamento delle soglie quantitative e il raggiungimento dei criteri ministeriali non rendono automaticamente dovuta l'abilitazione, poiché la Commissione deve comunque formulare una valutazione qualitativa complessiva sulla maturità scientifica e sulla qualità delle pubblicazioni.
- La discrezionalità tecnica della Commissione di abilitazione non esclude il sindacato giurisdizionale sulla motivazione: il giudice può annullare il giudizio quando la motivazione non consenta di ricostruire l'iter logico seguito nella valutazione della produzione scientifica.
- Il mero richiamo ai criteri generali di valutazione delle pubblicazioni non è sufficiente a motivare un giudizio negativo di non idoneità; la Commissione deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni concrete per cui le pubblicazioni non presentano qualità elevata, originalità, innovatività, rigore metodologico o adeguata rilevanza editoriale.
- Quando la non idoneità dipende dalla valutazione negativa delle pubblicazioni, il giudizio deve contenere riferimenti concreti alle opere esaminate e ai parametri applicati, così da rendere comprensibili le insufficienze riscontrate e verificabile il rapporto tra tali insufficienze e l'esito finale.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale del giudizio di abilitazione, il riesame può essere disposto da una Commissione in diversa composizione, vincolata a rivalutare le pubblicazioni alla luce dei rilievi conformativi della sentenza, senza sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa.
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