Cassazione Civile, Ordinanza n. 13140/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla comunicazione IVA relativa al secondo trimestre 2021, dal quale emergeva un omesso versamento dell’IVA di aprile 2021. Dopo avviso bonario, veniva notificata alla società una cartella di pagamento comprensiva di imposta, sanzioni e interessi. La contribuente impugnava la cartella sostenendo che, avendo presentato domanda di concordato preventivo poi omologata, non le fosse consentito pagare debiti anteriori e che quindi non fossero irrogabili le sanzioni; inoltre contestava il diniego di rateizzazione, precisando di non contestare il tributo ma solo sanzioni e diniego di dilazione. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello, invece, la Corte di giustizia tributaria aveva ritenuto nulla la notifica della cartella perché effettuata in pendenza di concordato preventivo, ritenendo sufficiente, ai fini concorsuali, il solo estratto di ruolo. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 168 l. fall. e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il divieto concorsuale non colpisce la notifica della cartella, che non è atto esecutivo, e che l’estratto di ruolo rileva solo come modalità di prova del credito nel concorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza di appello e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che, in tema di concordato preventivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari non determina la nullità della cartella di pagamento notificata dopo il deposito della domanda di concordato, poiché la cartella, pur contenendo intimazione ad adempiere, non coincide con l’inizio dell’esecuzione forzata. Il divieto opera solo sul piano dell’efficacia esecutiva della cartella e non incide sulla sua validità, né sul contenuto accertativo e sulla funzione di opponibilità del credito ai fini concorsuali. La questione relativa a sanzioni e dilazione dovrà quindi essere riesaminata dal giudice di merito alla luce della corretta distinzione tra protezione ex art. 168 l. fall. e regime degli atti e pagamenti nel concordato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore in concordato non si estende alla mera notifica della cartella di pagamento; incide solo sull’efficacia esecutiva dell’atto e non sulla sua validità o sul suo contenuto accertativo.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata per il controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA che ha originato la cartella di pagamento.
Richiamato dalla sentenza di merito per affermare che ai fini dell’insinuazione al concorso non è necessaria la previa notifica della cartella, essendo sufficiente l’estratto di ruolo; la Cassazione precisa che ciò riguarda solo l’opponibilità e non la validità della cartella.
Richiamato dalla Corte per distinguere i limiti agli atti e ai pagamenti del debitore in concordato rispetto al divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’art. 168 l. fall.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, il divieto di cui all’art. 168 l. fall. colpisce le sole azioni esecutive e cautelari, non gli atti di accertamento o formazione del titolo che non comportano aggressione coattiva del patrimonio.
- La cartella di pagamento, pur contenendo un’intimazione ad adempiere e svolgendo anche funzione di titolo esecutivo, non coincide con l’avvio dell’esecuzione forzata e non è di per sé un atto vietato dalla disciplina concorsuale.
- L’eventuale sufficienza dell’estratto di ruolo ai fini dell’insinuazione al passivo o della partecipazione al concorso attiene alla prova e all’opponibilità del credito, non determina l’illegittimità della cartella notificata.
- La nullità della notificazione della cartella non può essere affermata solo perché il debitore è assoggettato a concordato preventivo; occorre verificare se l’atto abbia effettivamente natura esecutiva o cautelare.
- La corretta distinzione tra fase di accertamento/formazione del credito e fase esecutiva è decisiva per stabilire l’ambito applicativo delle preclusioni concorsuali.
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