Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3167

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3167 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo all’autorizzazione della cianocobalamina (vitamina B12) prodotta con Ensifer adhaerens CGMCC 19596 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32024R3167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso della cianocobalamina (vitamina B12) prodotta con Ensifer adhaerens CGMCC 19596 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione si fonda sul quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sui pareri favorevoli dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente, nonché efficace dal punto di vista nutrizionale. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche e misure di protezione, in particolare un limite di esposizione alle endotossine e l’obbligo di procedure e dispositivi di protezione per gli operatori.

Autorizzazione della cianocobalamina (vitamina B12) prodotta con Ensifer adhaerens CGMCC 19596 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione e l’uso, nell’alimentazione animale, della cianocobalamina (vitamina B12) prodotta mediante fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 19596, classificata tra gli additivi nutrizionali nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato fissa inoltre condizioni d’uso, requisiti di etichettatura/istruzioni e misure di protezione per gli utilizzatori.

Autorizzazione della cianocobalamina (vitamina B12) prodotta con Ensifer adhaerens CGMCC 19596 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3167 della Commissione autorizza, nell’ambito del sistema europeo degli additivi per mangimi, la cianocobalamina (vitamina B12) prodotta mediante fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 19596. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e tiene conto dei pareri scientifici dell’EFSA, che hanno valutato la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente, oltre che efficace per soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama il fatto che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’autorizzazione degli additivi per mangimi richiede una domanda corredata delle informazioni previste dall’articolo 7, paragrafo 3, e una verifica dei requisiti sostanziali dell’articolo 5. Nei considerando si dà atto che la domanda riguarda la cianocobalamina prodotta con Ensifer adhaerens CGMCC 19596 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare tra gli additivi nutrizionali nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite.

L’EFSA, nei pareri del 23 marzo 2023 e del 4 giugno 2024, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre ritenuto che la sostanza non sia irritante per la pelle né per gli occhi; non ha però potuto trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. È stato anche evidenziato che la potenziale attività endotossinica non rappresenta un pericolo per gli utilizzatori esposti per inalazione, pur richiedendosi misure di protezione adeguate. L’EFSA ha infine verificato la relazione sul metodo di analisi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Ambito di applicazione dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale, limitatamente alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali.

Identificazione dell’additivo e metodi di analisi

L’allegato identifica l’additivo con il numero 3a836 e lo descrive come "Cianocobalamina" o "Vitamina B12". La sostanza attiva è caratterizzata come cianocobalamina C63H88CoN14O14P, con numero CAS 68-19-9, purezza pari ad almeno il 96 % su base secca e perdita all’essiccazione del 12 %. L’additivo è prodotto mediante fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 19596.

Per il controllo analitico, l’allegato indica:

  • per la quantificazione della cianocobalamina nell’additivo per mangimi, il metodo della Farmacopea europea Eur. Ph. 0547 basato su spettrofotometria UV/VIS;
  • per la quantificazione nei mangimi composti, la cromatografia liquida ad alta prestazione in fase inversa con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV).

Condizioni d’uso e cautele per la sicurezza degli utilizzatori

L’allegato impone specifiche condizioni operative. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono essere tali da garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI/m3 di aria.

Sul piano della protezione degli operatori, il regolamento richiede che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative e procedurali, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione all’8 gennaio 2035.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza, nelle condizioni indicate nell’allegato, la sostanza identificata come cianocobalamina o vitamina B12, appartenente alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite, come additivo nell’alimentazione animale.

Base giuridica e valutazione di sicurezza

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando la Commissione richiama le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e i pareri EFSA del 23 marzo 2023 e del 4 giugno 2024, che attestano sicurezza per animali, consumatori e ambiente, oltre all’efficacia nutrizionale dell’additivo.

Condizioni d’uso e limiti tecnici

L’allegato stabilisce che, nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele, devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre previsto che il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione garantiscano un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI/m3 di aria.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

Dati identificativi e analitici dell’additivo

L’allegato identifica l’additivo con il numero 3a836, lo descrive come cianocobalamina in forma solida, con formula C63H88CoN14O14P, numero CAS 68-19-9, purezza pari ad almeno il 96 % su base secca e perdita all’essiccazione del 12 %. Sono indicati i metodi di analisi: Farmacopea europea Eur. Ph. 0547 (spettrofotometria UV/VIS) per l’additivo e HPLC-UV per i mangimi composti.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione all’8 gennaio 2035.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroautorizzazioni e controlli UE

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.