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Sentenza

Sentenza n. 3744/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 8677/2024 del 13 dicembre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza.

Giustizia amministrativa202506938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 8677/2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento di 1.000 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare l'adempimento entro un termine, di nominare eventualmente un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, aveva depositato soltanto un atto di stile e non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà adottare gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero deve corrispondere una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali quando tale misura non è manifestamente iniqua.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura amministrativa cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di elementi ostativi adeguatamente rappresentati dall'amministrazione, il giudice ordina all'amministrazione soccombente di adempiere entro un termine determinato.
  • In caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un responsabile della struttura amministrativa competente, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dalla pronuncia.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità può essere fissata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto quando tale misura non sia manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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