Cassazione Penale, Sentenza n. 9008/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 21/01/2022 che aveva confermato l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (originariamente applicata nel 2009) e il suo prolungamento alla durata di cinque anni. L'aggravamento era fondato sulle condanne pregresse per reati contro il patrimonio e in materia di armi e, soprattutto, su una successiva misura cautelare in carcere disposta il 10/05/2018 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., ritenuta indice di un peggioramento della pericolosità sociale. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione del divieto di ne bis in idem (sostenendo che gli stessi fatti associativi erano già stati valutati nel decreto del 28/02/2019, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011) e, in via subordinata, per eccessiva durata della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato rientrasse nel procedimento dell'art. 11 d.lgs. n. 159/2011 (modifica della misura in corso di esecuzione per sopravvenienze), distinto dal procedimento di cui all'art. 14, comma 2-ter (rivalutazione della perdurante pericolosità dopo detenzione che aveva sospeso la misura). Pertanto la valutazione dei medesimi fatti in chiave di aggravamento non viola il principio del ne bis in idem, posto che il procedimento ex art. 11 ha oggetto diverso (intensità/variazione della pericolosità) e può portare a modifiche, anche nella durata, della misura. Il motivo relativo alla durata è stato dichiarato inammissibile perché atta a rimettere alla Corte una rivalutazione di merito non consentita in sede di cassazione (art. 10 d.lgs. n. 159/2011). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 11
art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011
Regola il procedimento volto a verificare, durante l'esecuzione della misura di prevenzione, se si siano verificati eventi sopravvenuti che comportino aggravamento, attenuazione o revoca della misura; consente di modificare anche la durata della misura in ragione della variazione della pericolosità sociale
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 14 comma 2-ter
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011
Introdotto per la rivalutazione della perdurante pericolosità al termine di una detenzione di almeno due anni che aveva sospeso l'esecuzione della misura; finalizzato esclusivamente a verificare la persistenza della pericolosità e a decidere l'esecuzione o la revoca della misura, senza possibilità di modificarne la durata
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 7
art. 7, d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato come regola procedurale per la valutazione nel contraddittorio delle parti nell'ambito della rivalutazione della pericolosità
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10
art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011
Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali alla sola violazione di legge, escludendo la sindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito sulla durata e congruità della misura
codice penale, art. 416-bis
Incriminazione per l'associazione di tipo mafioso; qui contestata con ordinanza cautelare che ha costituito elemento valutato ai fini dell'aggravamento della misura di prevenzione
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
es. Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020 (Malugani); Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 (Galdieri); Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016 (Di Gioia); Sez. 5, n. 2762 del 23/11/2021 (Sarnataro)
Conferma che i procedimenti ex art. 11 e art. 14 hanno oggetti e finalità differenti; il principio del ne bis in idem in materia di misure di prevenzione opera rebus sic stantibus e non impedisce rivalutazioni ove emergano ulteriori elementi che giustifichino una misura più grave
Massime di principio
- Distinguere sempre tra procedimento di cui all'art. 14, comma 2-ter (rivalutazione della perdurante pericolosità dopo detenzione che ha sospeso la misura) e procedimento di cui all'art. 11 (valutazione di sopravvenienze durante l'esecuzione che possono modificare la misura, compresa la durata)
- Il divieto di ne bis in idem non è un ostacolo assoluto nei procedimenti di prevenzione: fatti già valutati possono essere nuovamente considerati se vengono adottati in un procedimento diverso e con un oggetto differente (p.es. per accertare un aggravamento della pericolosità)
- Per contestare in Cassazione la durata o la congruità di una misura di prevenzione occorre invocare una specifica violazione di legge; una mera rivalutazione dei fatti o della valutazione di merito è inammissibile per i limiti dell'art. 10 d.lgs. 159/2011
- Per ottenere una modifica peggiorativa della misura occorre dimostrare sopravvenienze concrete e attuali che attestino un aumento della pericolosità sociale rispetto al momento in cui la misura era stata adottata
- In sede di difesa, se i medesimi fatti sono già stati oggetto di precedente procedimento, è fondamentale argomentare perché non possano essere riutilizzati (p.es. dimostrando che non si tratta di sopravvenienze o che sono stati già definitivamente valutati nella stessa ottica), altrimenti il giudice di prevenzione potrà riconsiderarli nel rilievo di un diverso oggetto procedimentale
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