Cassazione Penale, Sentenza n. 19575/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge per l'aggravamento della pena operato dalla Corte d'appello con riferimento all'aggravante "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 c.p., e violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p., poiché la Corte d'appello aveva aumentato l'incremento per l'aggravante passando da un terzo (determinato in primo grado) alla metà (misura massima) sulla pena base; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in quanto la Corte affermava di applicare l'aumento "in misura inferiore al massimo" ma in concreto aveva applicato la misura massima (la metà). Il ricorso era proposto avverso la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello in sede di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse violato il divieto di reformatio in peius applicando un aumento per l'aggravante 416-bis.1 superiore a quello stabilito dal giudice di primo grado e che la motivazione fosse contraddittoria perché, pur affermando di non applicare il massimo, aveva concretamente applicato la metà. Pur riconoscendo fondate le censure, la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio perché non erano necessari nuovi accertamenti di fatto e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, provvedendo direttamente a una nuova rideterminazione della pena sulla base degli elementi di fatto emersi: pena base anni 6 (art. 629, 1° comma) aumentata di un terzo per 416-bis.1 a anni 8 (euro 2000), poi ridotta di un terzo per le attenuanti generiche a anni 5 mesi 4 (euro 1333), ridotta di un terzo per l'attenuante dell'art. 62, n.6 a anni 3 mesi 6 giorni 20 (euro 889), e infine ridotta per il rito abbreviato a anni 2 mesi 4 giorni 13 di reclusione ed euro 592 di multa; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La norma che prevede l'aggravante "metodo mafioso" è stata interpretata come circostanza aggravante suscettibile di aumentare la pena con una misura variabile; la Corte ha ritenuto che l'aumento debba rispettare i limiti determinati dal giudice di primo grado in sede di appello a favore dell'imputato (divieto di reformatio in peius applicabile anche agli aumenti per singole circostanze)
art. 629 cod. pen.
art. 629, primo e secondo comma
Utilizzato dal Collegio per individuare la pena base (nella fattispecie si è assunto come punto di partenza la pena prevista dal primo comma) da cui calcolare gli aumenti e le diminuzioni
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in peius è interpretato estensivamente: non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, comprese le singole circostanze aggravanti
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): la Corte le ha ritenute sussistenti per le censure proposte
art. 627 cod. proc. pen.
Disciplina del giudice di rinvio: la Corte d'appello, nel rideterminare la pena in funzione del rinvio, doveva rispettare i vincoli e i principi indicati dalla Corte di cassazione
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Autorizza l'annullamento senza rinvio quando la decisione possa essere adottata sulla base degli elementi del giudizio di merito; la Corte l'ha applicata per rideterminare direttamente la pena senza ulteriore rinvio
art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
Circostanza attenuante applicata in favore dell'imputato e considerata nella rideterminazione della pena
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata in relazione alle attenuanti generiche utilizzate per la riduzione della pena nella sequenza del calcolo sanzionatorio
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius opera non solo sull'entità complessiva della pena ma anche su ciascun elemento autonomo del trattamento sanzionatorio: il giudice d'appello non può aggravare singoli segmenti (es. maggiorazioni per aggravanti) rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado quando l'appello è promosso dall'imputato
- Quando la Corte dichiara di applicare una misura "inferiore al massimo" ma in concreto applica il massimo, la motivazione è intrinsecamente contraddittoria e vulnerabile in cassazione per manifesta illogicità
- Il giudice di rinvio deve rispettare la sequenza corretta del calcolo della pena: individuare la pena base (es. art. 629), applicare gli aumenti per aggravanti, poi le riduzioni per attenuanti e infine le riduzioni specifiche (es. rito abbreviato), rendendo chiari i singoli passaggi
- L'annullamento senza rinvio è possibile quando la decisione può essere adottata sulla base degli elementi già acquisiti nel giudizio di merito e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto; in tali casi la Corte di Cassazione può rideterminare direttamente la pena
- Nei giudizi di rinvio la Corte d'appello ha una "discrezionalità vincolata": può operare valutazioni ma entro i limiti indicati dalle statuizioni precedenti e dai criteri giuridici enunciati dalla Cassazione
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe censurare sia la violazione del divieto di reformatio in peius relativa a singoli incrementi che la coerenza della motivazione quando il dispositivo e il corpo motivazionale risultano contraddittori
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