Sentenza n. 259/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento: - della nota dell'-OMISSIS-, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data, recante il provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite adottato a carico della ditta individuale della ricorrente; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, noti e non noti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di decadenza dai contributi agricoli già erogati e intimazione di restituzione di complessivi € 308.051,68, fondato su informazione antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento AGEA relativo ai contributi richiesti nell’ambito della Domanda Unica per le campagne 2018-2021 e dello Sviluppo Rurale per le campagne 2019-2022, deducendo sia vizi propri dell’atto sia illegittimità derivata dall’informazione antimafia interdittiva prefettizia presupposta. I primi quattro motivi hanno contestato la violazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, degli artt. 3 e 6 l. 241/1990 e degli artt. 24, 27 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e sviamento. La ricorrente sosteneva che l’interdittiva fosse fondata essenzialmente sui rapporti di parentela con soggetti condannati per reati mafiosi, senza concreti indizi di contiguità o di pericolo di infiltrazione. Il quinto motivo ha dedotto vizi propri del provvedimento AGEA, sostenendo che gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva non riguardassero il periodo di esercizio dell’impresa, che l’interdittiva non potesse produrre effetti retroattivi sui procedimenti conclusi e che la decadenza costituisse un provvedimento di autotutela soggetto ai presupposti e al termine ragionevole dell’art. 21-nonies l. 241/1990. La ricorrente ha inoltre chiesto il differimento della causa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa all’interdittiva e, in subordine, la riunione con altro ricorso riguardante una successiva interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto le richieste di cancellazione dal ruolo e di rinvio, rilevando anzitutto che la memoria era stata depositata oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. e che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. vieta la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte, consentendo il rinvio solo in casi eccezionali non ravvisabili. La precedente sentenza del TAR sull’interdittiva presupposta, confermata dal CGA, poteva essere considerata nel presente giudizio anche se non ancora passata in giudicato. È stata inoltre esclusa la riunione con il diverso ricorso relativo alla successiva interdittiva, mancando presupposizione, connessione oggettiva e connessione soggettiva rilevante, trattandosi di provvedimenti distinti, adottati da amministrazioni diverse e in tempi differenti. Nel merito, i primi quattro motivi sono stati respinti perché riproponevano censure già esaminate e respinte con efficacia conformativa dalla precedente pronuncia sull’interdittiva, confermata in appello. Il TAR ha ritenuto rilevanti non solo i rapporti familiari con soggetti controindicati, ma anche la persistente appartenenza dei terreni utilizzati per l’attività agricola al patrimonio familiare riconducibile ai soggetti malavitosi. Quanto al quinto motivo, il Collegio ha affermato che il vincolo di parentela e la titolarità dei terreni costituiscono circostanze permanenti, riferibili all’intero periodo di operatività dell’impresa. Ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011, contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni sono sottoposti a condizione risolutiva, sicché l’interdittiva determina la decadenza dalle erogazioni e il recupero delle somme già corrisposte. Il provvedimento AGEA non costituisce esercizio di autotutela o annullamento d’ufficio, ma atto ricognitivo dell’avveramento della condizione risolutiva; pertanto non trova applicazione il termine ragionevole dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Non sussiste inoltre un legittimo affidamento del beneficiario, poiché l’interdittiva accerta tardivamente l’originaria incapacità dell’impresa di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, e non rappresenta un fatto sopravvenuto incidente su un rapporto già definitivamente consolidato. Il decorso del termine annuale di validità dell’interdittiva non ne elimina gli effetti né fa venir meno l’attualità degli elementi indiziari, imponendo soltanto l’aggiornamento della valutazione in presenza di fatti nuovi. Anche un’eventuale successiva informazione liberatoria opererebbe ex nunc e non potrebbe travolgere retroattivamente la decadenza e il recupero relativi al periodo anteriore. Nel caso concreto, peraltro, non era intervenuta alcuna informazione liberatoria, ma una nuova interdittiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 3.700,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
Disciplinano l’informazione antimafia e i presupposti per la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa; le censure contro l’interdittiva presupposta sono state ritenute già definitivamente esaminate nel precedente giudizio di merito, sebbene la relativa sentenza non fosse ancora passata in giudicato.
art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011
subordina a condizione risolutiva “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni”
Le erogazioni pubbliche sono corrisposte sotto condizione risolutiva dell’interdittiva antimafia; il suo avveramento consente la decadenza e il recupero delle somme già erogate.
art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011
Il termine annuale di validità dell’interdittiva non determina, da solo, la perdita dei suoi effetti sostanziali né il venir meno dell’attualità degli elementi indiziari; occorre un aggiornamento fondato su elementi nuovi idonei a escludere il pericolo.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica alla decadenza conseguente all’interdittiva antimafia, poiché l’atto di recupero è ricognitivo dell’avveramento di una condizione risolutiva e non costituisce annullamento d’ufficio o altro esercizio di autotutela.
art. 73, commi 1 e 1-bis, c.p.a.
La memoria depositata oltre il termine non giustifica il differimento; la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte è vietata e il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali.
art. 70 c.p.a.
La riunione dei ricorsi non è stata disposta in assenza di presupposizione o di connessione oggettiva e soggettiva significativa tra i provvedimenti impugnati.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La precedente pronuncia sul provvedimento presupposto, pur non passata in giudicato, può essere valorizzata nel giudizio relativo all’atto consequenziale.
Massime di principio
- Le erogazioni pubbliche previste dall’art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011 sono assoggettate ex lege a condizione risolutiva dell’informazione antimafia interdittiva; l’interdittiva sopravvenuta legittima quindi la decadenza dai contributi già erogati e il recupero delle somme, senza necessità di esercitare il potere di annullamento d’ufficio.
- Il provvedimento con cui l’amministrazione dichiara la decadenza dai contributi e dispone il recupero delle somme in conseguenza di un’interdittiva antimafia ha natura ricognitiva dell’avveramento della condizione risolutiva e non costituisce provvedimento di autotutela; non è pertanto soggetto ai presupposti e al termine ragionevole dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- L’interdittiva antimafia non determina una mera revoca per fatto sopravvenuto, ma accerta tardivamente l’originaria incapacità dell’impresa di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione; per tale ragione, il beneficiario non può invocare un legittimo affidamento sulla stabilità delle erogazioni ricevute.
- Il decorso del termine annuale di validità dell’interdittiva antimafia non fa venir meno, da solo, l’attualità degli elementi indiziari né gli effetti già prodotti; l’amministrazione deve aggiornare la valutazione quando sopraggiungano elementi nuovi idonei a escludere il pericolo di infiltrazione.
- L’eventuale informazione antimafia liberatoria successiva incide innovativamente e con efficacia ex nunc sulla situazione dell’impresa, ma non opera come annullamento retroattivo dell’interdittiva precedente e non travolge la decadenza o il recupero riferiti a periodi anteriori.
- Nel giudizio relativo a un atto consequenziale, il giudice può valorizzare la precedente pronuncia sul provvedimento presupposto, anche quando essa non sia ancora passata in giudicato, ove tale pronuncia abbia già esaminato e respinto le censure rivolte contro l’atto presupposto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →