Sentenza n. 708/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della determinazione n. 0155136 in data 23 novembre 2021 adottata dal Dirigente in posizione di staff dell'Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, successivamente comunicata, con la quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di provvedere alla riliquidazione del TFS con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 del D.L. n. 387/1987, e per l'accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell'amministrazione provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, ed infine per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero ed ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ex sovrintendente della Polizia Stradale, collocato a riposo su domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile, chiedeva l'annullamento del diniego ministeriale e l'accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Deduceva violazione di legge, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, carenza o insufficienza di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Il Ministero dell'Interno e l'INPS eccepivano il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale del diritto e, subordinatamente, l'infondatezza della pretesa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per intervenuta prescrizione, senza esaminare il merito della spettanza dei sei scatti stipendiali. Ha ritenuto l'INPS legittimato passivamente in quanto ente competente a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS; ha inoltre riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, quale ente emittente l'atto impugnato, ancorché quest'ultimo sia qualificabile per alcuni profili come atto endoprocedimentale. Il diritto azionato, avente natura di credito patrimoniale, è soggetto al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 20 d.P.R. n. 1032/1973, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento coincide con la data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, poiché prima di allora il dipendente non può conoscere gli emolumenti liquidati. Nel caso concreto, l'ultimo ordinativo risaliva al 17 gennaio 2000, mentre l'unico atto interruttivo prodotto era il ricorso, notificato circa ventidue anni dopo. La prescrizione era quindi maturata e il diritto estinto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
La disposizione è stata invocata quale fondamento del diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, ma il giudice non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale per intervenuta prescrizione.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente quale ulteriore fondamento del beneficio dei sei scatti stipendiali, senza esame del merito da parte del giudice.
art. 20 d.P.R. n. 1032/1973
Il diritto all'indennità di buonuscita, quale credito patrimoniale, si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui il diritto è sorto; tale data coincide con l'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Massime di principio
- Il diritto alla corresponsione o riliquidazione dell'indennità di buonuscita, in quanto credito patrimoniale, è soggetto al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 20 d.P.R. n. 1032/1973.
- Per il trattamento di fine servizio, il termine di prescrizione decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, poiché solo da tale momento il dipendente può conoscere gli emolumenti effettivamente liquidati e far valere l'eventuale pretesa alla riliquidazione.
- L'INPS è legittimato passivamente nelle controversie relative al calcolo, alla liquidazione e alla corresponsione del trattamento di fine servizio, anche quando si avvalga di atti formati dall'amministrazione di provenienza del dipendente.
- L'amministrazione di provenienza conserva la legittimazione passiva quando è l'ente che ha adottato l'atto impugnato, anche se tale atto abbia natura endoprocedimentale rispetto alla liquidazione del trattamento da parte dell'ente previdenziale.
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