Cassazione Penale, Sentenza n. 12757/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto, in sede cautelare, della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una struttura psichiatrica. Denunciava: 1) vizio di motivazione perché i giudici avrebbero valorizzato la "pericolosità in senso psichiatrico" legata al disturbo di personalità e al rischio di riacutizzazione della condotta tossicofila, cioè proprio gli elementi che secondo la difesa giustificavano l'ingresso in struttura terapeutica; 2) violazione di legge e ulteriore vizio di motivazione per non avere tenuto adeguatamente conto delle conclusioni del perito d'ufficio che riteneva indispensabile l'ingresso in una struttura con competenze psichiatriche e per abuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato la situazione: pur riconoscendo la patologia psichiatrica, i giudici hanno escluso la sostituzione con arresti domiciliari in struttura terapeutica a causa di pregresse e ripetute violazioni di misure meno afflittive, che indicano l'inefficacia di tale misura nel contenere il rischio di recidiva. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricovero in struttura sanitaria può sostituire la detenzione quando le condizioni di salute lo impongono, ma ciò non implica che la finalità terapeutica debba prevalere automaticamente sull'esigenza di tutela della collettività quando vi siano elementi che rendono inadeguata la misura alternativa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; ordinato inoltre l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 286 cod. proc. pen.
richiamata nell'esame del ruolo terapeutico della custodia eseguibile in strutture sanitarie
riconosce la possibilità di misure detentive eseguite in strutture sanitarie per ragioni terapeutiche; tuttavia il ricovero sostitutivo non opera automaticamente quando sussistono esigenze di tutela della collettività non altrimenti contenibili
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 51602 del 14/06/2018, Melfi (non massimata)
menzionata nel provvedimento come principio di riferimento sulla natura terapeutica della misura
sostiene che le esigenze di difesa sociale non possono in ogni caso inibire il ricovero ospedaliero se le condizioni di salute impongono cure incompatibili con lo stato di detenzione, ma non impedisce la valutazione dei rischi di recidiva
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
citato nell'ordine di trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti
norma procedurale relativa agli adempimenti amministrativi e di comunicazione conseguenti alla decisione
Massime di principio
- La presenza di una patologia psichiatrica che richiede cure non esclude di per sé la valutazione delle esigenze di tutela della collettività: il ricovero terapeutico sostitutivo va disposto solo se compatibile con la necessità di prevenire il rischio di nuovi reati.
- I pareri peritali (anche d'ufficio) sono rilevanti ma non vincolanti: il giudice di merito può discostarsene se emergono elementi concreti che rendono inadeguata la misura alternativa (es. ripetute violazioni di misure meno afflittive).
- Pregresse violazioni di misure restrittive meno afflittive costituiscono indizio importante dell'inefficacia della sostituzione con arresti domiciliari e possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere.
- La finalità terapeutica della misura cautelare non prevale automaticamente sulle esigenze di difesa sociale; occorre un bilanciamento motivato tra esigenze di cura e rischio di commissione di nuovi reati.
- In sede di impugnazione, il ricorrente deve eccepire specificamente e documentare le ragioni per cui la misura alternativa sia concretamente idonea a tutelare la collettività; mere affermazioni generiche sono destinate a essere ritenute insufficienti.
- Le decisioni dei giudici di merito sono affidate a valutazioni di fatto e di affidabilità prognostica della persona: la Cassazione controlla la motivazione ma non sostituisce la valutazione tecnica del rischio di recidiva se adeguatamente motivata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12684/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12685/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12687/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12688/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12689/2026 del 07/04/2026
- Sentenza penale · 7 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12691/2026 del 07/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →