Sentenza del 12/02/2019 n. 4038 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la riduzione del fermo amministrativo sul rimborso IVA di 500.000 euro. Ha sostenuto che il provvedimento poteva essere legittimamente fondato, anche se indicava erroneamente il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, sul R.D. n. 2440 del 1923, art. 69. Secondo l'Agenzia, il fermo poteva basarsi sulla ragione di credito risultante da un processo verbale di constatazione (PVC), senza necessità di un avviso di accertamento definitivo. Ha inoltre contestato che la CTR avesse ritenuto inefficace il fermo per effetto di una sentenza non definitiva di annullamento della cartella sottostante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che il giudice tributario può verificare la legittimità del fermo applicando la corretta norma giuridica, anche se l'Amministrazione ha indicato una disposizione errata. Il fermo amministrativo ex art. 69 può essere fondato sulla mera ragione di credito dell'Amministrazione, purché sussista il fumus boni iuris, e tale ragione può risultare anche da un PVC, senza necessità di un successivo avviso di accertamento. Gli avvisi di accertamento non richiamati nel provvedimento, invece, non possono costituirne ex post il fondamento. La sentenza non definitiva di annullamento della cartella non faceva venir meno il fermo, poiché l'efficacia riflessa del giudicato opera, in linea generale, solo con una decisione definitiva. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Agenzia 10.300 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69
Il fermo amministrativo è una misura cautelare volta a sospendere un pagamento dovuto dalla Pubblica Amministrazione in presenza di una ragione di credito dell'Amministrazione stessa.
Il fermo può essere adottato per salvaguardare la compensazione tra il rimborso dovuto e un credito vantato o preteso dall'Amministrazione. È sufficiente il fumus boni iuris della ragione di credito; non è necessario che il credito sia definitivamente accertato, liquido ed esigibile, né occorre dimostrare un periculum in mora.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
La norma era stata formalmente richiamata nel provvedimento di sospensione del rimborso IVA, ma l'erronea indicazione della fonte normativa non rende automaticamente illegittimo il provvedimento, se il potere esercitato trova fondamento in altra disposizione applicabile.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23
L'Amministrazione può sospendere il pagamento dei rimborsi se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo.
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia per sostenere la possibilità di sospendere il rimborso anche in presenza di pretese non definitive; tuttavia, la decisione si fonda principalmente sulla disciplina del fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923.
Art. 113 c.p.c.
In applicazione del principio iura novit curia, il giudice può individuare e applicare la corretta qualificazione giuridica del potere esercitato, anche quando l'Amministrazione abbia indicato nel provvedimento una norma errata.
Art. 2697 c.c.
La decisione richiama la questione dell'onere della prova, ma chiarisce che, per il fermo amministrativo, non occorre la prova definitiva dell'esistenza del credito: è sufficiente una ragione di credito dotata di plausibilità giuridica.
Art. 384 c.p.c.
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto e potendo quindi decidere direttamente la controversia.
Massime di principio
- Un fermo amministrativo su un rimborso fiscale può essere legittimo anche quando la pretesa dell'Amministrazione non sia ancora definitiva, purché esista una concreta e plausibile ragione di credito.
- La ragione di credito può risultare da un PVC notificato al contribuente; non è indispensabile che siano già stati emessi o definiti i successivi avvisi di accertamento.
- L'Amministrazione non può fondare il provvedimento su atti successivi o non richiamati nell'atto originario: il fermo deve essere valutato sulla base dei presupposti indicati al momento della sua adozione.
- L'erroneo richiamo della norma non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento, se il giudice può ricondurre il potere esercitato alla corretta base normativa e sono presenti i relativi presupposti sostanziali.
- Una sentenza non definitiva che annulla il credito sottostante, di regola, non elimina automaticamente il fermo amministrativo; l'efficacia riflessa del giudicato richiede normalmente una decisione definitiva.
- In casi analoghi occorre distinguere tra la validità del credito fiscale in sé e la legittimità cautelare del fermo: il fermo può operare finché non intervenga un giudicato definitivo negativo o altra causa concreta di cessazione del suo presupposto.
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