Sentenza n. 637/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento n. 3023/2022 del 28/12/2022, notificato il 02/01/2023, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia privata - Direzione Urbanistica, del Comune di Firenze - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia relativo a interventi di rialzamento del solaio di copertura e realizzazione di tamponature esterne e tramezzi interni di una preesistente tettoia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto la domanda di condono presentata nel 2004, ritenendo superato il limite volumetrico previsto dalla l.r. Toscana n. 53/2004. Il Comune aveva calcolato l'altezza e la volumetria dell'immobile applicando l'art. 189, comma 9, del regolamento edilizio approvato nel 2007, il quale rinviava al regolamento edilizio tipo regionale del 1980 per l'esame delle istanze di condono, anziché applicare la disciplina del regolamento edilizio vigente al momento della presentazione della domanda. Con il secondo motivo, ritenuto prioritario e assorbente, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dell'applicazione di parametri edilizi contenuti in un regolamento comunale successivo sia alla l.r. Toscana n. 53/2004 sia alla presentazione dell'istanza di sanatoria. Il Comune ha sostenuto che l'applicazione della disciplina successiva sarebbe stata consentita da una circolare illustrativa della legge regionale, secondo cui per le modalità e le specificazioni tecniche necessarie al calcolo dei volumi occorre fare riferimento alle normative comunali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di sanatoria. Ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo all'illegittima applicazione del regolamento edilizio comunale del 2007. I requisiti di condonabilità sono stabiliti da norme statali e regionali di rango primario, che non attribuiscono ai Comuni il potere di adottare, successivamente all'entrata in vigore della l.r. Toscana n. 53/2004, regolamenti speciali destinati a incidere sulle sole istanze di condono. Sebbene la nozione di volume richieda l'applicazione di parametri tecnici stabiliti dalla normativa edilizia locale, tali parametri integrano la fattispecie normativa del limite volumetrico e la loro modifica incide direttamente sull'individuazione degli interventi sanabili o non sanabili. L'applicazione di una disciplina regolamentare sopravvenuta determinerebbe una non consentita integrazione postuma dei requisiti della sanatoria straordinaria, con il rischio di rendere retroattivamente più gravosa o più favorevole la disciplina applicabile. Poiché, utilizzando i parametri relativi all'altezza previsti dal regolamento vigente alla data di entrata in vigore della l.r. Toscana n. 53/2004, l'incremento volumetrico risultava inferiore al limite rilevante, il diniego non poteva fondarsi sul regolamento successivo. La circolare non poteva costituire base giuridica sufficiente per attribuire tale potestà regolamentare. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
l.r. Toscana n. 53/2004, art. 1, comma 2
non sono suscettibili di sanatoria gli interventi abusivi su unità residenziali che abbiano comportato un incremento volumetrico superiore a 100 mc.
La disposizione primaria stabilisce i requisiti di condonabilità e non attribuisce ai Comuni il potere di modificarli o integrarli successivamente mediante regolamenti edilizi ad hoc.
art. 189, comma 9, regolamento edilizio del Comune di Firenze
La disposizione regolamentare comunale, adottata nel 2007, non poteva essere applicata per determinare retroattivamente i parametri di calcolo della volumetria rilevante ai fini della domanda di condono.
l.r. Toscana n. 53/2004
La disciplina regionale primaria della sanatoria straordinaria deve essere applicata senza integrazioni regolamentari comunali sopravvenute che incidano sui limiti volumetrici.
Massime di principio
- I requisiti di condonabilità edilizia stabiliti da norme statali o regionali di rango primario non possono essere modificati o integrati retroattivamente da regolamenti comunali successivi, quando tali regolamenti incidano sull'individuazione degli interventi ammessi o esclusi dalla sanatoria.
- I parametri edilizi locali utilizzati per calcolare la volumetria integrano la fattispecie normativa del limite volumetrico previsto dalla legge; pertanto, la loro modifica successiva incide direttamente sui requisiti sostanziali della sanatoria e non può essere applicata alle domande di condono in modo da alterarne retroattivamente l'esito.
- Una circolare amministrativa non può attribuire ai Comuni una potestà regolamentare incidente sui requisiti sostanziali della sanatoria edilizia in assenza di una specifica base normativa primaria.
- Ai fini della valutazione di una domanda di sanatoria straordinaria, i parametri edilizi rilevanti devono essere individuati secondo la disciplina applicabile al momento stabilito dalla legge per la verifica dei requisiti, senza fare applicazione di regolamenti comunali sopravvenuti privi di idonea base legislativa.
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