Cassazione Penale, Sentenza n. 29835/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la revocazione della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Messina il 15/10/2015 e confermata in appello e in Cassazione (sent. n. 23903/2018). Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 e la carenza motivazionale della corte di appello, sostenendo di aver prodotto due documenti nuovi, non prodotti nel giudizio di prevenzione per ragioni temporali, idonei a dimostrare una rilevante provvista di liquidità (circa 110 milioni di lire) che avrebbe reso proporzionate le risorse impiegate per la costituzione della T.G. Trasporti snc e quindi avrebbe inficiato la valutazione della disponibilità reale attribuita a terzi (Carmelo Giambò) a favore della confisca.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che, ai fini della revocazione di una misura di prevenzione reale, non basti l'allegazione di prove nuove ma sia necessario che queste siano anche decisive, ossia tali da poter mutare radicalmente la valutazione che ha sorretto la decisione definitiva. Il ricorrente non ha specificato in modo puntuale in che termini i documenti nuovi avrebbero inciso sulla motivazione originaria e non ha confrontato argomentativamente i nuovi elementi con i rilievi fondanti del provvedimento impugnato; perciò la presunta decisività è stata giudicata apodittica. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese come disposto dagli artt. 616 e 41, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011
Introduce la possibilità di revocare la confisca di prevenzione; la Corte interpreta la norma richiedendo non solo la novità delle prove ma anche la loro caratteristica di decisività, in grado di demolire la base fattuale e motivazionale della misura definitiva.
art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956
Richiamato storicamente come strumento che la giurisprudenza ha valorizzato per intervenire ex tunc sulle misure reali affette da invalidità genetica; usato a titolo storico per spiegare l'evoluzione dell'istituto della revocazione.
art. 629 cod. proc. pen.
Citato come norma rispetto alla quale la giurisprudenza aveva ritenuto inadeguata l'applicazione analogica alle misure di prevenzione; serve a sottolineare che la revocazione non è mera revisione penale.
art. 616 e art. 41, comma 1, cod. proc. pen.
Norme applicate per le pronunce conseguenti all'inammissibilità; l'articolato prevede l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente nei casi previsti.
Massime di principio
- La revocazione della confisca di prevenzione richiede prove che siano sia nuove rispetto al giudizio originario sia decisive: la sola novità non è sufficiente.
- Il ricorrente deve indicare esplicitamente e con specificità in che modo i nuovi elementi dimostrativi incidono sui passaggi motivazionali e sui fatti costitutivi della misura da revocare; non è compito del giudice ricostruire ex novo tale confronto.
- La prova nuova deve essere tale da determinare una 'decisiva incrinatura' del quadro fattuale su cui si fonda la decisione definitiva; occorre spiegare il nesso logico e probatorio tra i documenti prodotti e i profili critici della decisione impugnata.
- La mancata puntuale contestazione motivazionale dell'originaria decisione comporta l'inammissibilità per difetto di specificità dell'istanza di revocazione.
- In pratica, in situazioni analoghe è necessario allegare e descrivere i documenti nuovi, spiegare perché non sono stati prodotti prima, illustrare puntualmente quali deduzioni censurate essi impugnano e come alterano la valutazione complessiva (anche in termini quantitativi, ove rilevante); infine prevedere la possibilità di contestare espressamente i passaggi logici indicati nella motivazione del provvedimento definitivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29699/2022 del 26/07/2022
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29700/2022 del 26/07/2022
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29701/2022 del 26/07/2022
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29702/2022 del 26/07/2022
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29703/2022 del 26/07/2022
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29704/2022 del 26/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →