Cassazione Penale, Ordinanza n. 35342/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondato l’unico motivo relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La condanna per tentato furto, già confermata dalla Corte di appello di Roma, resta ferma. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 25 novembre 2025 della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto. Con l’unico motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall’art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando il requisito di un pregiudizio lievissimo e pressoché irrisorio, da valutare considerando sia il valore della cosa sottratta sia gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa, senza che rilevi la capacità economica di quest’ultima di sopportare il danno.
Norme richiamate
la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato
L’attenuante richiede un pregiudizio lievissimo e pressoché irrisorio, da valutare considerando il valore della cosa sottratta e gli ulteriori effetti pregiudizievoli concretamente subiti dalla persona offesa; non rileva la capacità di quest’ultima di sopportare il danno economico.
Massime di principio
- L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è riconoscibile solo quando il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio.
- Per valutare la speciale tenuità del danno occorre considerare non soltanto il valore intrinseco della cosa sottratta, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa in conseguenza della sottrazione.
- La capacità economica della persona offesa di sopportare il danno derivante dal reato non è un criterio rilevante per riconoscere l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
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