Cassazione Penale, Sentenza n. 27727/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte di Assise d\'Appello di Palermo che aveva annullato la sentenza di primo grado per nullità assoluta, ritenendo che un giudice popolare avesse superato il limite di età di 65 anni nel corso dell\'istruttoria. Il ricorrente sosteneva che il requisito anagrafico deve essere verificato al momento dell\'inserimento negli elenchi e dell\'estrazione/designazione per la sessione, non fino al momento della decisione, e sollevava anche profili costituzionali relativi al buon andamento dell\'amministrazione della giustizia in processi lunghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Pur richiamando gli articoli della Legge n.287/1951 che fissano i requisiti e le modalità (elenco, estrazione, servizio nella sessione), la Corte ha affermato che il requisito dell\'età va verificato all\'atto dell\'accesso alla funzione (incluso il giuramento) e al momento dell\'estrazione, ma che la disciplina non prevede la perdita automatica della qualità di giudice popolare se l\'interessato compie 65 anni durante il procedimento: in tali casi il giudice mantiene la funzione fino al completamento del processo. Ne è conseguito l\'annullamento dell\'impugnata sentenza (che aveva dichiarato la nullità assoluta) per consentire la prosecuzione del giudizio d\'appello.
Norme richiamate
Legge 10 aprile 1951, n. 287 - art. 9
richiedendo: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado
L\'art.9 fissa i requisiti anagrafici e di titolo; la Corte ritiene che la verifica dell\'età sia necessaria per l\'acquisto della qualifica e per l\'estrazione, ma non comporti perdita automatica della qualifica se il giudice raggiunge i 65 anni nello svolgimento del processo
Legge 10 aprile 1951, n. 287 - art. 13
in tali elenchi siano inseriti i cittadini residenti nel territorio del Comune "in possesso dei requisiti indicati nell\'articolo 9 della legge per l\'esercizio delle funzioni di giudice popolare"
L\'art.13 impone che negli elenchi comunali siano iscritti solo coloro che al momento della formazione possiedono i requisiti, compresa l\'età
Legge 10 aprile 1951, n. 287 - art. 26
"I giudici popolari chiamati a prestare servizio, esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione."
Secondo la Corte, l\'orario del servizio è la sessione: la legge indica motivi tassativi di sostituzione (impedimento, astensione, ricusazione) e non prevede la sostituzione automatica per raggiunti limiti di età durante la sessione
Legge 10 aprile 1951, n. 287 - art. 33, comma 3
"nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro che risultino ... di età superiore ai 65 anni"
L\'art.33 individua il momento dell\'estrazione come soglia ultima per l\'esclusione dei nominativi per età: la Corte lo considera il momento ultimo in cui verificare il requisito anagrafico per l\'ammissione alla giuria
Legge 10 aprile 1951, n. 287 - art. 30
L\'art.30 disciplina il giuramento che consolida l\'assunzione dell\'ufficio: la Corte individua il momento dell\'accesso alla funzione (anche il giuramento) come punto da considerare per la sussistenza dei requisiti iniziali
Codice di procedura penale - art. 178, comma 1, lett. a)
La Corte d\'assise d\'appello aveva invocato l\'art.178 per ritenere la nullità assoluta; la Cassazione ha invece ritenuto che l\'annullamento non fosse giustificato dall\'exceeding dell\'età intervenuto durante il processo se la verifica era corretta al momento dell\'estrazione/giuramento
Massime di principio
- Il requisito anagrafico dei giudici popolari va verificato al momento dell\'inserimento negli elenchi comunali e, in modo determinante, al momento dell\'estrazione/designazione per la sessione; se il nominativo risulta di età superiore a 65 anni all\'estrazione deve essere escluso
- Se un giudice popolare compie 65 anni durante lo svolgimento del processo, la perdita del requisito non produce automaticamente la nullità degli atti: la giurisprudenza della Cassazione indica che il giudice mantiene la funzione fino al completamento del processo salvo che non intervengano provvedimenti motivati (impedimento, astensione, ricusazione o dispensa secondo le norme applicabili)
- La sostituzione del giudice popolare durante la sessione è prevista solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge (impedimento, astensione, ricusazione); l\'età raggiunta nel corso del procedimento non rientra tra tali casi automaticamente
- Per evitare contestazioni processuali è opportuno che la verifica dei requisiti anagrafici sia documentata e prontamente eseguita al momento dell\'estrazione e del giuramento; in processi lunghi le parti e il Presidente della Corte dovrebbero adottare atti motivati se si ritiene necessaria una sostituzione
- Nel caso di decisioni già adottate da collegi che hanno avuto uno dei componenti che ha perduto i requisiti dopo la delibera ma prima della redazione delle motivazioni, la giurisprudenza distingue e tende a considerare valida la delibera se i requisiti sussistevano al momento della decisione
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