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Ordinanza

Ordinanza n. 515/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di archiviazione della pratica -OMISSIS-, con conseguente revoca di nulla osta, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano in data 14.01.2026 e notificato a mezzo PEC in pari data.

Giustizia amministrativa202601374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della pratica con conseguente revoca del nulla osta all’ingresso, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 14 gennaio 2026 con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano ha archiviato la pratica e revocato il nulla osta all’ingresso di una lavoratrice straniera. Dalle circostanze dedotte in ricorso emerge che l’archiviazione sarebbe stata determinata dall’omessa trasmissione, entro il termine previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998, del contratto di soggiorno debitamente sottoscritto, omissione che il ricorrente assume non essergli imputabile. È stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la situazione concreta, verificando la sussistenza dei presupposti per conservare il nulla osta all’ingresso già rilasciato. La decisione non comporta l’accertamento definitivo dell’illegittimità dell’archiviazione o la stabilizzazione del nulla osta, ma impone una nuova valutazione amministrativa alla luce della possibile non imputabilità al ricorrente dell’omessa trasmissione del contratto di soggiorno. La parte più diligente dovrà depositare la prova dell’esito della nuova fase procedimentale nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.; eventuali depositi dell’Amministrazione dovranno essere effettuati tramite l’Avvocatura dello Stato. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Le spese sono state rinviate al provvedimento conclusivo della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    omessa trasmissione, entro il termine di cui all’art. 22, comma 6, D.Lgs. 286/1998, del contratto di soggiorno debitamente sottoscritto

    Il termine previsto per la trasmissione del contratto di soggiorno rileva ai fini della valutazione della legittimità dell’archiviazione e della revoca del nulla osta; in sede cautelare il giudice ha ritenuto necessario verificare se l’omissione fosse non imputabile alla parte interessata.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame, con sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e fissazione della prosecuzione della fase cautelare; il comma 5 è richiamato per il termine di deposito della prova dell’esito della nuova fase procedimentale.

  • D.P.C.S. n. 134 del 2020

    Le parti devono rispettare le regole tecniche del processo amministrativo telematico per il deposito della documentazione relativa all’esito del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea in materia di dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l’archiviazione di una procedura di ingresso per lavoro e la conseguente revoca del nulla osta dipendono dalla mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998, l’Amministrazione deve verificare in concreto se l’omissione sia imputabile all’interessato prima di confermare gli effetti sfavorevoli.
  • In sede cautelare, la possibile non imputabilità dell’omissione relativa alla trasmissione del contratto di soggiorno può giustificare la sospensione dell’efficacia del provvedimento di archiviazione e revoca del nulla osta, accompagnata dall’ordine di riesame entro un termine stabilito dal giudice.
  • L’accoglimento cautelare ai fini del riesame impone una nuova valutazione amministrativa, ma non equivale all’accertamento definitivo dell’illegittimità dell’atto impugnato né determina automaticamente la conservazione del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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