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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10485/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna, tutte relative al reato di resistenza a pubblico ufficiale. A sostegno del ricorso ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo che il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'omogeneità delle fattispecie e modalità esecutive analoghe, avrebbe attribuito in modo illogico rilievo decisivo al dato temporale, trascurando la possibilità di ravvisare un medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze. Ha confermato che, ai fini della continuazione, l'identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e che le singole condotte devono essere parte di un unico programma, concepito nelle sue caratteristiche essenziali. Ha valorizzato la significativa distanza temporale tra i fatti (2016, 2020 e 2021) e l'assenza di elementi contrari idonei a superare tale dato, osservando anche che non vi era base per ritenere che nel 2016 il ricorrente avesse già programmato le successive opposizioni ai controlli di polizia. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede che il medesimo disegno criminoso sia già ravvisabile al momento della prima condotta e che le successive violazioni siano concepite come parte di un programma unitario.

  • art. 337 c.p.

    Costituisce il titolo di reato delle condanne per le quali veniva chiesta l'applicazione della continuazione.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto sulla sola base dell'omogeneità dei reati o della somiglianza delle modalità esecutive, se mancano elementi dai quali desumere un programma criminoso unitario già esistente al momento del primo fatto.
  • La distanza temporale significativa tra i reati è di regola indice ostativo alla configurabilità della continuazione e, in assenza di circostanze specifiche di segno contrario, può da sola escluderne il riconoscimento.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri solo a ottenere una diversa lettura del materiale fattuale già valutato dal giudice dell'esecuzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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