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Sentenza

Sentenza n. 3490/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, - della determina AIFA n. 80/2025 del 24 novembre 2025, recante: “Procedura pay-back 5% - Anno 2025” (doc. 1), e relativi allegati, ivi inclusa la “Metodologia di calcolo del pay-back 5% 2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 277 del 28 novembre 2025, nella parte in cui non include il medicinale XENPOZYME della ricorrente, a base di Olipudasi Alfa, nell'elenco dei prodotti ammessi al meccanismo del c.d. pay-back 5% di cui all'art. 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - delle note in data 14 novembre 2025 (doc. 2) e 29 ottobre 2025 (doc. 3), trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, con le quali l'AIFA ha opposto diniego alla domanda di adesione al meccanismo del c.d. pay-back 5% presentata dalla ricorrente per il suddetto medicinale XENPOZYME (Olipudasi Alfa) e, per l'effetto, ha impedito alla medesima ricorrente di avvalersi per tutte le confezioni rimborsate del predetto farmaco della sospensione della riduzione dei prezzi del 5% disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA del 27 settembre 2006, n. 26; - ove occorra, dei comunicati di avvio del procedimento pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA in data 14 ottobre 2025 e 30 ottobre 2025 (doc. 4), nella misura in cui dovessero essere interpretati nel senso di legittimare la decisione assunta dall'AIFA nel diniego impugnato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere al beneficio della sospensione della riduzione dei prezzi del 5% disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA del 27 settembre 2006, n. 26, con applicazione del meccanismo del c.d. pay-back 5%.

Giustizia amministrativa202514838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina AIFA n. 80/2025 e dinieghi di adesione al meccanismo pay-back 5% per il medicinale XENPOZYME

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determina AIFA n. 80/2025, nella parte in cui non includeva il medicinale XENPOZYME, a base di Olipudasi Alfa, nell'elenco dei prodotti ammessi al meccanismo del pay-back 5%, nonché le note AIFA del 29 ottobre e del 14 novembre 2025 con cui era stata negata la domanda di adesione al beneficio. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto ad accedere alla sospensione della riduzione dei prezzi del 5% prevista dalla deliberazione AIFA del 27 settembre 2006, n. 26. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR, ravvisati i presupposti dell'art. 60 c.p.a., aveva trattenuto il ricorso per la decisione con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato, con istanza depositata il 4 febbraio 2026, di non avere più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito. Il TAR ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né la domanda di accertamento. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente, previo avviso alle parti e in presenza dei relativi presupposti, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.

  • art. 1, comma 796, lett. g), l. 27 dicembre 2006, n. 296

    È indicata quale base normativa del meccanismo del pay-back 5%, ma la sentenza non ne esamina l'applicazione sostanziale.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla trattazione e alla decisione determina, quando il giudice ne prende atto, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'istanza cautelare, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., purché siano ravvisati i relativi presupposti e le parti siano previamente avvisate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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