Sentenza del 29/11/2017 n. 4977 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Raddoppio dei termini - Decadenza potere Ufficio - Clausola di salvaguardia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, sostenendo che l’avviso fosse stato notificato oltre i termini ordinari. La contestazione riguardava l’applicabilità della disciplina sul raddoppio dei termini e gli effetti della modifica introdotta dalla legge di Stabilità 2016. In particolare, si discuteva della clausola transitoria, prevista dalla nuova disciplina, diretta a salvaguardare gli effetti degli avvisi già notificati.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la modifica legislativa del 2016, pur intervenendo sulla disciplina del raddoppio dei termini, contiene una clausola di salvaguardia che mantiene fermi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati. Pertanto, per tali atti, non può essere dichiarata la decadenza dell’Ufficio sulla base della nuova disciplina, se l’avviso risultava valido secondo la normativa applicabile al momento della notifica.
Norme richiamate
Legge di Stabilità 2016
Disciplina transitoria sul raddoppio dei termini, con clausola di salvaguardia per gli avvisi già notificati
La riforma non travolge gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati: la disciplina transitoria conserva la validità degli atti formati secondo il precedente regime.
Normativa sul raddoppio dei termini per l’accertamento tributario
Il termine ordinario di decadenza poteva essere raddoppiato in presenza dei presupposti previsti dalla legge. La modifica del 2016 incide sulla disciplina applicabile, ma deve essere coordinata con la clausola di salvaguardia per gli atti già notificati.
Massime di principio
- Quando una riforma modifica i termini di accertamento e prevede una disciplina transitoria o una clausola di salvaguardia, occorre verificare anzitutto la data di notifica dell’avviso.
- Gli avvisi già notificati possono restare efficaci secondo il regime precedente, anche se la nuova disciplina avrebbe escluso o limitato il raddoppio dei termini.
- La verifica della decadenza deve essere compiuta ricostruendo la normativa vigente alla data rilevante e applicando le disposizioni transitorie, non soltanto la disciplina introdotta successivamente.
- La mera entrata in vigore di una norma più favorevole al contribuente non determina automaticamente l’invalidità degli atti già notificati dall’Amministrazione.
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