Sentenza n. 774/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 gennaio 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 12 febbraio 2025. Il giudicato aveva accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, con interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato e ordinando al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa alla carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, in ragione dell'esiguità dell'importo, con riserva di una successiva applicazione su istanza del ricorrente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e distratte a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, ove ne ricorrano i presupposti, una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
maggiorarsi di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
Il giudicato da eseguire aveva disposto la maggiorazione dell'importo riconosciuto mediante interessi o rivalutazione secondo la norma.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione e la distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, adito in ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario riguardante un obbligo dell'amministrazione, può ordinare all'amministrazione soccombente di dare completa esecuzione al titolo entro un termine determinato, purché il giudicato sia passato in giudicato, sia stato notificato e l'obbligo risulti inevaso.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente o funzionario pubblico competente e attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari all'esecuzione, anche coordinandosi con le strutture amministrative interessate.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può negarla allo stato, valutando le circostanze concrete e l'entità dell'obbligazione, ferma la possibilità di disporla successivamente su istanza della parte in caso di ulteriore inottemperanza.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a confermare la sussistenza dell'inottemperanza al giudicato.
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