Cassazione Civile, Ordinanza n. 11071/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo già in quiescenza, limitatamente alla quota B, cioè alla parte di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993. I giudici di merito avevano accolto la domanda del pensionato e avevano escluso l'applicazione del massimale pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, ritenendo che, per la quota B, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 182 del 1997 fosse autosufficiente e avesse implicitamente abrogato quel limite. L'ente previdenziale ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e 3 e 4 del D.Lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile fosse tuttora applicabile anche alla quota B e che la normativa successiva non lo avesse abrogato né espressamente né tacitamente. Il resistente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso e, nel merito, difendeva l'interpretazione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità, ha ritenuto scrutinabile il ricorso nel merito e lo ha accolto. Ha cassato la sentenza impugnata perché erronea nell'aver ritenuto superato, per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile stabilito dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12
disciplina la retribuzione giornaliera pensionabile dei lavoratori dello spettacolo; il comma 7, come modificato, pone un limite massimo che continua ad applicarsi anche alla quota B
D.Lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4
regolano la determinazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo e delle quote A e B, senza abrogare tacitamente il massimale pensionabile
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12
il richiamo del D.Lgs. n. 182 del 1997 riguarda le aliquote di rendimento; il comma 2 non vale a escludere il limite speciale previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13
definisce la quota A e la quota B della pensione ai fini del sistema pro-quota
L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 22
delega il Governo all'armonizzazione dei regimi pensionistici, salvaguardando l'equilibrio delle gestioni previdenziali e le specificità dei settori interessati
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 18
richiamato per il massimale annuo della base contributiva e pensionabile nei regimi contributivi generali
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 23, lett. a
impone criteri coerenti con le peculiarità dei settori e con il sistema contributivo
art. 15 preleggi
l'abrogazione tacita richiede incompatibilità tra norme o regolazione integrale della materia da parte della legge successiva
art. 12 preleggi
l'intenzione del legislatore va desunta oggettivamente dal dato normativo
art. 384 c.p.c., comma 2
consente il rinvio al giudice di merito dopo la cassazione
art. 76 Cost.
il decreto legislativo deve essere interpretato in coerenza con i principi e criteri direttivi della legge di delega
art. 38 Cost.
la tutela previdenziale deve essere ragionevole e adeguata, ma il legislatore conserva un ampio margine di bilanciamento
art. 28 L. n. 87 del 1953
richiamato in tema di limiti del sindacato della Corte costituzionale su scelte manipolative
Massime di principio
- L'abrogazione tacita di una disciplina previdenziale speciale non può presumersi: occorre una chiara incompatibilità tra la nuova e la precedente normativa oppure la regolazione integrale della materia da parte della legge successiva.
- Quando una norma successiva richiama una disciplina preesistente solo per alcuni profili tecnici, il richiamo non elimina automaticamente gli altri elementi strutturali della disciplina originaria, se questi restano logicamente e sistematicamente compatibili.
- In materia pensionistica, il silenzio del legislatore su un elemento essenziale del calcolo del trattamento assume rilievo ostativo all'interpretazione abrogativa, specie in presenza di tecniche legislative che utilizzano abrogazioni espresse quando l'eliminazione di una norma è voluta.
- Il giudicato non si forma sulle singole argomentazioni in diritto della sentenza, ma sull'unità minima di decisione; quindi una questione di diritto resta esaminabile in cassazione se attacca la ratio decidendi che sorregge il decisum.
- Nell'interpretazione delle norme delegate, l'interprete deve privilegiare una lettura conforme alla legge di delega e ai suoi criteri direttivi, soprattutto quando sono in gioco equilibrio finanziario del sistema e salvaguardia delle specificità settoriali.
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